Sentenza 29/1976 (ECLI:IT:COST:1976:29)
Massima numero 8183
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente OGGIONI - Redattore GIONFRIDA
Udienza Pubblica del
12/02/1976; Decisione del
12/02/1976
Deposito del 19/02/1976; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
8184
Titolo
SENT. 29/76 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - COD. NAV., ARTT. 591 A 598 E 603 A 609 - ABROGAZIONE TACITA AD OPERA DELLA LEGGE 11 AGOSTO 1973, N. 533 - DIFETTO DI RILEVANZA DELLA QUESTIONE - INAMMISSIBILITA'.
SENT. 29/76 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - COD. NAV., ARTT. 591 A 598 E 603 A 609 - ABROGAZIONE TACITA AD OPERA DELLA LEGGE 11 AGOSTO 1973, N. 533 - DIFETTO DI RILEVANZA DELLA QUESTIONE - INAMMISSIBILITA'.
Testo
La legge 11 agosto 1973, n. 533, sul nuovo rito delle controversie di lavoro, ha tacitamente abrogato le norme degli artt. 603, 604-609, 591 a 598 cod. nav. in materia di controversie della gente del mare; controversie che rientrano ora nell'esclusiva competenza del Pretore, quale giudice di lavoro; pertanto, e' irrilevante la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 603 e norme collegate Cod. nav., per contrasto con l'art. 3 della Costituzione.
La legge 11 agosto 1973, n. 533, sul nuovo rito delle controversie di lavoro, ha tacitamente abrogato le norme degli artt. 603, 604-609, 591 a 598 cod. nav. in materia di controversie della gente del mare; controversie che rientrano ora nell'esclusiva competenza del Pretore, quale giudice di lavoro; pertanto, e' irrilevante la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 603 e norme collegate Cod. nav., per contrasto con l'art. 3 della Costituzione.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte