Sentenza 29/1976 (ECLI:IT:COST:1976:29)
Massima numero 8184
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente OGGIONI  - Redattore GIONFRIDA
Udienza Pubblica del  12/02/1976;  Decisione del  12/02/1976
Deposito del 19/02/1976; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  8183


Titolo
SENT. 29/76 B. PROCESSO CIVILE - RITO DEL LAVORO - COD. PROC. CIV., ART. 409 (MODIFICATO DALL'ART. 1 DELLA LEGGE 11 AGOSTO 1973, N. 533) - NON PREVEDE CHE LA NUOVA DISCIPLINA SI APPLICHI ANCHE NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI DEL SETTORE NAUTICO - ASSUNTA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AD ALTRE CATEGORIE DI DIPENDENTI - INSUSSISTENZA - EFFICACIA TACITAMENTE ABROGATIVA DELL'ART. 603 E NORME COLLEGATE DEL COD. NAV. - ESTENSIONE DELLA COMPETENZA DEL PRETORE (GIUDICE DEL LAVORO) - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
E' infondata la questione di costituzionalita' dell'art. 409 cod. proc. civ., sollevata sotto il profilo che non prevede che le disposizioni del rito civile si applichino alle controversie di lavoro della gente del mare, atteso che il citato articolo, nella formulazione risultante dalla legge 11 agosto 1973, n. 533, stabilisce che la nuova disciplina di rito del lavoro si applica anche ai dipendenti del settore nautico. - v. Sent. n. 121 del 1970.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte