Sentenza 30/1976 (ECLI:IT:COST:1976:30)
Massima numero 8185
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente OGGIONI  - Redattore ROSSI
Udienza Pubblica del  12/02/1976;  Decisione del  12/02/1976
Deposito del 19/02/1976; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  8186  8187


Titolo
SENT. 30/76 A. ASSISTENZA E PREVIDENZA - PENSIONI - LEGGE 30 APRILE 1969, N. 153, ART. 20 - DIVIETO DI CUMULARE CON LA RETRIBUZIONE DA LAVORO SUBORDINATO LE QUOTE DI PENSIONE DI VECCHIAIA ECCEDENTI IL TRATTAMENTO MINIMO - ASSUNTA DISPARITA' DI TRATTAMENTO NEI CONFRONTI DI PENSIONATI ESCLUSI DAL DIVIETO DI CUMULO - DIVERSITA' DI CONDIZIONI OGGETTIVE E SOGGETTIVE - NON E' VIOLATO IL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
L'art. 20 della legge 30 aprile 1969, n. 153, nella parte in cui vieta il cumulo con la retribuzione da lavoro subordinato delle quote di pensione di vecchiaia eccedenti il trattamento minimo, nella misura del 50 per cento del loro ammontare e con il massimale di lire 100.000 mensili, non contrasta con gli artt. 3, 4, 35, 36 e 38 della Costituzione. Non sussiste la denunciata diminuzione della retribuzione per ragioni estranee alla qualita' e quantita' del lavoro prestato (art. 36 Cost.): infatti il divieto parziale di cumulo colpisce oggettivamente la pensione, e non la retribuzione, anche se a meri fini di semplificazione contabile opera sulla retribuzione. Non c'e' violazione del diritto al lavoro e della sua tutela (artt. 4 e 35 Cost.), non potendo costituire effettivo ostacolo all'attivita' lavorativa il divieto parziale di cumulo di pensione e stipendio. Neppure v'e' lesione del principio d'eguaglianza, che e' invocabile soltanto sul presupposto di situazioni tra loro omogenee: nelle ipotesi oggi nuovamente sottoposte a giudizio, questa Corte ha gia' precisato, infatti, con sentenza n. 155 del 1969, che le differenti condizioni soggettive ed oggettive degli iscritti all'assicurazione generale contro la vecchiaia rispetto a quelle proprie dei pensionati dello Stato e degli altri enti pubblici e degli iscritti alle gestioni speciali I.N.P.S., escludono la violazione dell'art. 3 Cost.. Ne' e' comparabile con le situazioni considerate quella del pensionato che cumula con la pensione altri redditi personali, di varia natura, mancando in radice il termine di raffronto per una valutazione complessiva ex art. 3 Cost.. - v. Sent. n. 155 del 1969.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 4

Costituzione  art. 35

Costituzione  art. 36

Costituzione  art. 38

Altri parametri e norme interposte