Sentenza 30/1976 (ECLI:IT:COST:1976:30)
Massima numero 8186
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente OGGIONI - Redattore ROSSI
Udienza Pubblica del
12/02/1976; Decisione del
12/02/1976
Deposito del 19/02/1976; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 30/76 B. ASSISTENZA E PREVIDENZA - PENSIONI - LEGGE 30 APRILE 1969, N. 153, ART. 20 - RIDUZIONE DEL TRATTAMENTO PENSIONISTICO A CARICO DI CHI, CONTINUANDO A LAVORARE, PERCEPISCE ANCHE UNA RETRIBUZIONE - NON CONTRASTA CON L'ART. 38 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 30/76 B. ASSISTENZA E PREVIDENZA - PENSIONI - LEGGE 30 APRILE 1969, N. 153, ART. 20 - RIDUZIONE DEL TRATTAMENTO PENSIONISTICO A CARICO DI CHI, CONTINUANDO A LAVORARE, PERCEPISCE ANCHE UNA RETRIBUZIONE - NON CONTRASTA CON L'ART. 38 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Non e' violato, dal denunciato divieto di cumulo (art. 20, legge 30 aprile 1969, n. 153), il diritto alla prestazione di adeguati mezzi di vita in caso di vecchiaia (art. 38 Cost.). Come gia' osservato da questa Corte con la sentenza n. 155 del 1969, la pensione assolve ad una funzione previdenziale, sopperendo al rischio che il lavoratore, con il venir meno delle forze per vecchiaia, non sia piu' in grado di lavorare; ove egli continui invece a lavorare, pone in essere una condotta che ha rilievo ai fini di una riliquidazione della pensione e che consente al legislatore di tener conto del conseguente guadagno e della diminuzione del suo stato di bisogno. - v. Sent. n. 155 del 1969.
Non e' violato, dal denunciato divieto di cumulo (art. 20, legge 30 aprile 1969, n. 153), il diritto alla prestazione di adeguati mezzi di vita in caso di vecchiaia (art. 38 Cost.). Come gia' osservato da questa Corte con la sentenza n. 155 del 1969, la pensione assolve ad una funzione previdenziale, sopperendo al rischio che il lavoratore, con il venir meno delle forze per vecchiaia, non sia piu' in grado di lavorare; ove egli continui invece a lavorare, pone in essere una condotta che ha rilievo ai fini di una riliquidazione della pensione e che consente al legislatore di tener conto del conseguente guadagno e della diminuzione del suo stato di bisogno. - v. Sent. n. 155 del 1969.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 38
Altri parametri e norme interposte