Sentenza 31/1976 (ECLI:IT:COST:1976:31)
Massima numero 8188
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente OGGIONI  - Redattore TRIMARCHI
Udienza Pubblica del  12/02/1976;  Decisione del  12/02/1976
Deposito del 19/02/1976; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 31/76. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - PROVINCIA DI BOLZANO - AGRICOLTURA, INTERVENTI NELLE ZONE DEPRESSE E ASILI NIDO - LEGGI STATALI 27 OTTOBRE 1966, N. 910; 14 AGOSTO 1971, N. 817; 20 OTTOBRE 1971, N. 912; 6 DICEMBRE 1971, N. 1044 - MANCATA EMANAZIONE DI LEGGI REGIONALI E PROVINCIALI - PRINCIPIO DI CONTINUITA' - APPLICABILITA' DI LEGGI DELLO STATO - DIFETTO DI INTERESSE REGIONALE O PROVINCIALE AD IMPUGNARE LE LEGGI STATALI - INAMMISSIBILITA' DEL RICORSO.

Testo
Sono inammissibili le questioni di legittimita' costituzionale sollevate in via principale dalla provincia di Bolzano relativamente alle leggi n. 910 del 1966, n. 817 del 1971, n. 912 del 1971, n. 1044 del 1971. Infatti, in applicazione dell'art. 92 dello Statuto speciale della Regione Trentino Alto Adige la competenza legislativa statale e' limitata non dall'esistenza delle disposizioni statutarie invocate nella fattispecie dalla provincia di Bolzano, bensi' dal concreto esercizio della potesta' legislativa della provincia medesima su ciascuna delle materie ad essa attribuite.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

legge costituzionale  art. 5

legge costituzionale  art. 5

legge costituzionale  art. 5

legge costituzionale  art. 5

legge costituzionale  art. 26

legge costituzionale  art. 68

legge costituzionale  art. 13

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 92

Altri parametri e norme interposte