Sentenza 32/1976 (ECLI:IT:COST:1976:32)
Massima numero 8189
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente OGGIONI  - Redattore DE STEFANO
Udienza Pubblica del  12/02/1976;  Decisione del  12/02/1976
Deposito del 19/02/1976; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  8190  8191  8192  8193  8194


Titolo
SENT. 32/76 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ORDINANZA DI RIMESSIONE - OGGETTO - INDICAZIONE DELLA DISPOSIZIONE IMPUGNATA - ERRORE MATERIALE - CORREZIONE DA PARTE DELLA CORTE SULLA BASE DELLA MOTIVAZIONE DELL'ORDINANZA DEL GIUDICE A QUO.

Testo
E' consentito alla Corte costituzionale correggere, sulla base della motivazione dell'ordinanza di rimessione, l'errore materiale in cui sia incorso il giudice a quo nella indicazione della disposizione impugnata. (Nella specie, era stata denunciata la illegittimita' del comma secondo dell'art. 2 del d.P.R. 22 dicembre 1973, n. 834, ma il tenore della motivazione rendeva palese che si trattava di errore materiale, e che la norma impugnata era invece il comma secondo dell'art. 1; per errore materiale era stata denunciata altresi' la illegittimita' del comma terzo, anziche' del comma secondo, dell'art. 1 della legge 20 dicembre 1973, n. 830).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte