Sentenza 32/1976 (ECLI:IT:COST:1976:32)
Massima numero 8193
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente OGGIONI  - Redattore DE STEFANO
Udienza Pubblica del  12/02/1976;  Decisione del  12/02/1976
Deposito del 19/02/1976; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  8189  8190  8191  8192  8194


Titolo
SENT. 32/76 E. AMNISTIA E INDULTO - REATI TRIBUTARI - LEGGE 20 DICEMBRE 1973, N. 830, ART. 1, SECONDO COMMA, E D.P.R. 22 DICEMBRE 1973, N. 834, ART. 1, PRIMO E SECONDO COMMA - AMBITO DI APPLICAZIONE - DISTINZIONE A SECONDA DEL REGIME IN CUI SI TROVANO LE PENDENZE E LE SITUAZIONI TRIBUTARIE - FINALITA' - RAGIONEVOLEZZA - ASSUNTA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
La disparita' di trattamento, in ordine alla possibilita' di benificiare dell'amnistia concessa con il d.P.R. 22 dicembre 1973, n. 834, a seguito della legge di delegazione 20 dicembre 1973, n. 830, tra contribuenti le cui posizioni tributarie siano state gia' definite in base all'ordinario regime e che restano quindi esclusi dall'amnistia, e contribuenti ammessi al beneficio per avere soddisfatto la condizione di aver definito le loro posizioni avvalendosi del condono, non appare razionalmente ingiustificata, se rapportata alla finalita' perseguita dal legislatore con il provvedimento di condono di cui al d.l. 5 novembre 1973, n. 660, di favorire la sollecita definizione dell'ingente numero di controversie pendenti innanzi le commissioni tributarie, o ancora in istruttoria presso gli uffici finanziari, e la definizione di tutti quei rapporti tra fisco e contribuenti, suscettibili di contestazione relativamente ai tributi soppressi o modificati per effetto della riforma tributaria. D'altra parte, alla disparita' di trattamento corrisponde una diversita' di situazioni, in quanto gli ammessi al beneficio sono soggetti che si trovano in una posizione di contrasto con il fisco, mentre gli esclusi sono soggetti che non hanno piu' motivo di contrasto per aver gia' fruito della possibilita' di far valere le loro ragioni, e che devono rispondere penalmente del loro comportamento. Pertanto, non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, secondo comma, legge n. 830 del 1973 e dell'art. 1, primo e secondo comma, d.P.R. n. 834 del 1973, sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., deducendo che le disposizioni denunziate creerebbero una irragionevole disparita' di trattamento tra diverse categorie di imputati.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte