Sentenza 34/1976 (ECLI:IT:COST:1976:34)
Massima numero 8196
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente OGGIONI  - Redattore CRISAFULLI
Udienza Pubblica del  12/02/1976;  Decisione del  12/02/1976
Deposito del 19/02/1976; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  8197  8198  8199  8200  8201  8202  8203


Titolo
SENT. 34/76 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - PROVINCIA DI BOLZANO - IMPOSTA COMUNALE SUGLI INCREMENTI DI VALORE DEGLI IMMOBILI - D.P.R. 26 OTTOBRE 1972, N. 643, ART. 3, N. 2, LETT. B E C - CASI DI ESENZIONE - INDIVIDUAZIONE DELLE FORMAZIONI ASSOCIATIVE ESENTI - LIMITAZIONE DEL BENEFICIO FISCALE AI SOLI SINDACATI RAPPRESENTATI NEL CNEL - NON E' VIOLATO IL PRINCIPIO DELLA TUTELA DELLE MINORANZE LINGUISTICHE TEDESCA E LADINA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Non sono fondate le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 3, n. 2, lett. b e c, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, recante istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili in riferimento agli artt. 2 dello Statuto della Regione T.A.A., legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5; 2, 3, 23, 50 e 51 della legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1, portante modificazioni al detto Statuto (artt. 4, 5, 40 e 98 del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 - Testo unificato dalle leggi sullo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige) e 6 della Costituzione.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

legge costituzionale  art. 2

legge costituzionale  art. 2

legge costituzionale  art. 3

legge costituzionale  art. 23

legge costituzionale  art. 50

legge costituzionale  art. 51

Altri parametri e norme interposte

decreto del Presidente della Repubblica  31/08/1972  n. 670  art. 0