Sentenza 34/1976 (ECLI:IT:COST:1976:34)
Massima numero 8197
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente OGGIONI  - Redattore CRISAFULLI
Udienza Pubblica del  12/02/1976;  Decisione del  12/02/1976
Deposito del 19/02/1976; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  8196  8198  8199  8200  8201  8202  8203


Titolo
SENT. 34/76 B. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - OGGETTO - LESIONE DELLA SFERA DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA - NORME COSTITUZIONALI NON ATTINENTI A TALE COMPETENZA - NON POSSONO ESSERE ASSUNTE A PARAMETRO - FATTISPECIE - D.P.R. 26 OTTOBRE 1972, N. 643, ART. 3, N. 2, LETT. B E C - INAMMISSIBILITA' DEL RICORSO DELLA PROVINCIA DI BOLZANO - IMPOSTA COMUNALE SUGLI INCREMENTI DI VALORE DEGLI IMMOBILI.

Testo
Sono inammissibili le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 3, n. 2, lett. b e c, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, recante istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione la cui asserita violazione non si risolve in lesione dell'autonomia costituzionalmente garantita alla Provincia ricorrente. - v. Sent. nn. 192/1970, 86 e 240/1975.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 2

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte