Sentenza 34/1976 (ECLI:IT:COST:1976:34)
Massima numero 8198
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente OGGIONI - Redattore CRISAFULLI
Udienza Pubblica del
12/02/1976; Decisione del
12/02/1976
Deposito del 19/02/1976; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 34/76 C. IMPOSTE E TASSE - D.P.R. 26 OTTOBRE 1972, N. 643, ART. 3 - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI - INTERESSA L'INTERA COMUNITA' NAZIONALE - NON E' CONFIGURABILE UN INTERESSE GIURIDICAMENTE DIFFERENZIATO DI SINGOLE REGIONI O DELLE PROVINCIE AUTONOME - PARTECIPAZIONE DEI PRESIDENTI DI TALI ENTI ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - NON E' NECESSARIA. (LEGGE COSTITUZIONALE 10 NOVEMBRE 1971, N. 1, ART. 23).
SENT. 34/76 C. IMPOSTE E TASSE - D.P.R. 26 OTTOBRE 1972, N. 643, ART. 3 - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI - INTERESSA L'INTERA COMUNITA' NAZIONALE - NON E' CONFIGURABILE UN INTERESSE GIURIDICAMENTE DIFFERENZIATO DI SINGOLE REGIONI O DELLE PROVINCIE AUTONOME - PARTECIPAZIONE DEI PRESIDENTI DI TALI ENTI ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - NON E' NECESSARIA. (LEGGE COSTITUZIONALE 10 NOVEMBRE 1971, N. 1, ART. 23).
Testo
Il decreto presidenziale 26 ottobre 1972, n. 643, e' stato adottato in attuazione della riforma tributaria ed in applicazione dei principi e criteri a tal fine stabiliti dalla legge di delega 9 ottobre 1971, n. 825. E nei confronti di norme siffatte non e' dato individuare un interesse giuridicamente differenziato di singole regioni o delle provincie autonome di Bolzano e di Trento tale da rendere necessaria la partecipazione alle sedute del Consiglio dei ministri dei rispettivi Presidenti; la mancata convocazione dei quali non costituisce violazione dell'art. 23 della legge costituzionale n. 1 del 1971.
Il decreto presidenziale 26 ottobre 1972, n. 643, e' stato adottato in attuazione della riforma tributaria ed in applicazione dei principi e criteri a tal fine stabiliti dalla legge di delega 9 ottobre 1971, n. 825. E nei confronti di norme siffatte non e' dato individuare un interesse giuridicamente differenziato di singole regioni o delle provincie autonome di Bolzano e di Trento tale da rendere necessaria la partecipazione alle sedute del Consiglio dei ministri dei rispettivi Presidenti; la mancata convocazione dei quali non costituisce violazione dell'art. 23 della legge costituzionale n. 1 del 1971.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
legge costituzionale
art. 23
Altri parametri e norme interposte