Sentenza 34/1976 (ECLI:IT:COST:1976:34)
Massima numero 8202
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente OGGIONI  - Redattore CRISAFULLI
Udienza Pubblica del  12/02/1976;  Decisione del  12/02/1976
Deposito del 19/02/1976; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  8196  8197  8198  8199  8200  8201  8203


Titolo
SENT. 34/76 G. IMPOSTE E TASSE - IMPOSTA COMUNALE SUGLI INCREMENTI DI VALORE DEGLI IMMOBILI - D.P.R. 26 OTTOBRE 1972, N. 643, ART. 3, N. 2, LETT. B E C - CASI DI ESENZIONE - INDIVIDUAZIONE DELLE FORMAZIONI ASSOCIATIVE ESENTI - LIMITAZIONE DEL BENEFICIO AI SOLI SINDACATI RAPPRESENTATI NEL CNEL - NON E' VIOLATO IL PRINCIPIO DELLA TUTELA DELLE MINORANZE LINGUISTICHE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
La posizione delle associazioni culturali, ricreative, sportive ed educative, formate da cittadini appartenenti alle minoranze linguistiche tedesca e ladina, e' perfettamente eguale a quella delle associazioni similari operanti in qualsiasi parte del territorio nazionale, a livello meramente locale, quando, ai fini della concessione di un beneficio fiscale, siano sottoposte all'onere di adesione ad organizzazioni maggiori, legalmente riconosciute e rappresentate nel CNEL. L'onere predetto, infatti, non costituisce una menomazione delle caratteristiche peculiarita' tradizionalmente proprie di quelle associazioni, attraverso una sorta di larvata assimilazione forzata che porti a snaturarle, essendo rimesse alla loro libera determinazione la scelta tra aderire o non aderire alle corrispondenti organizzazioni maggiori.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 6

Altri parametri e norme interposte