Sentenza 35/1976 (ECLI:IT:COST:1976:35)
Massima numero 8204
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente OGGIONI  - Redattore GIONFRIDA
Udienza Pubblica del  12/02/1976;  Decisione del  12/02/1976
Deposito del 19/02/1976; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 35/76. PRESCRIZIONE - COD. CIV., ART. 2941, N. 1 - SOSPENSIONE DELLA PRESCRIZIONE TRA CONIUGI (ANCHE SE) SEPARATI LEGALMENTE - ASSERITO PRIVILEGIO A FAVORE DEL CONIUGE SEPARATO RISPETTO ALLA GENERALITA' DEGLI ALTRI CITTADINI - INSUSSISTENZA - SITUAZIONI TRA LORO NON OMOGENEE - RAZIONALITA' DELLA NORMA - NON E' VIOLATO IL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Anche durante la separazione personale, la situazione di coniuge si differenzia da quella di ogni altro cittadino; pertanto, e' infondata la questione di costituzionalita' dell'art. 2941, n. 1, cod. civ., per contrasto con l'art. 3 Cost., nella parte in cui dispone che rimane sospesa la prescrizione fra coniugi anche se legalmente separati, atteso che il detto articolo non attribuisce al coniuge separato un ingiustificato privilegio rispetto alla generalita' degli altri cittadini. - v. Sent. nn. 91/1974, 128 e 13/1970.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte