Sentenza 36/1976 (ECLI:IT:COST:1976:36)
Massima numero 8205
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente OGGIONI  - Redattore VOLTERRA
Udienza Pubblica del  12/02/1976;  Decisione del  12/02/1976
Deposito del 19/02/1976; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  8206


Titolo
SENT. 36/76 A. ASSISTENZA E PREVIDENZA - PENSIONI DI GUERRA - LEGGE 28 LUGLIO 1971, N. 585, ART. 19, PRIMO COMMA - TERMINE PER LA RIASSUNZIONE DEL PROCESSO, INTERROTTO A SEGUITO DELLA MORTE DEL RICORRENTE - DECORRENZA DALL'INTERRUZIONE ANZICHE' DALLA DATA IN CUI GLI EREDI DEL RICORRENTE NE ABBIANO AVUTO CONOSCENZA - LEGGE 28 LUGLIO 1971, N. 585, ART. 19, TERZO COMMA - ISTANZA DEL PROCURATORE GENERALE DIRETTA A FAR DICHIARARE L'ESTINZIONE DEL PROCEDIMENTO PER MORTE DEL RICORRENTE - NON E' PREVISTO CHE L'ISTANZA DEBBA ESSERE NOTIFICATA AGLI EREDI DEL RICORRENTE - DEROGHE IRRAZIONALI RISPETTO AL SISTEMA PREVISTO DAL COD. PROC. CIV. - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 24 DELLA COSTITUZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.

Testo
Non sussiste alcun ragionevole motivo per cui nella procedura relativa alle pensioni di guerra, per quanto riguarda il termine per la riassunzione del processo interrotto in seguito a morte del ricorrente, e alla conseguente estinzione del giudizio per mancata riassunzione, debbano essere apportate deroghe, richieste da specifici interessi tutelati, al sistema generale del codice di procedura civile (artt. 305, in relazione agli artt. 299 e 300, comma terzo, come modificato dalla sentenza n. 159 del 1971, e 307 e 308). Pertanto l'art. 19, commi primo e terzo, della legge 28 luglio 1971, n. 585 (nuove provvidenze in materia di pensioni di guerra) va dichiarato illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 24 Cost., nelle parti in cui, rispettivamente, dispone che il termine suddetto decorre dall'interruzione anziche' dalla data in cui gli eredi del ricorrente ne abbiano avuto conoscenza, e non prevede che l'istanza del Procuratore generale diretta a far dichiarare l'estinzione del procedimento debba essere notificata agli eredi del ricorrente.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte