Ordinanza 37/1976 (ECLI:IT:COST:1976:37)
Massima numero 8207
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ROSSI - Redattore TRIMARCHI
Udienza Pubblica del
12/02/1976; Decisione del
12/02/1976
Deposito del 19/02/1976; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 37/76. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - REGIONE PUGLIA - LEGGE REGIONALE 10 SETTEMBRE 1974 - COSTITUZIONE IN COMUNE AUTONOMO - ASSUNTA VIOLAZIONE DELL'ART. 133, SECONDO COMMA, DELLA COSTITUZIONE E DELL'ART. 63 DELLO STATUTO REGIONALE - RINUNCIA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO AL RICORSO - ACCETTAZIONE DELLA CONTROPARTE - ESTINZIONE DEL GIUDIZIO.
ORD. 37/76. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - REGIONE PUGLIA - LEGGE REGIONALE 10 SETTEMBRE 1974 - COSTITUZIONE IN COMUNE AUTONOMO - ASSUNTA VIOLAZIONE DELL'ART. 133, SECONDO COMMA, DELLA COSTITUZIONE E DELL'ART. 63 DELLO STATUTO REGIONALE - RINUNCIA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO AL RICORSO - ACCETTAZIONE DELLA CONTROPARTE - ESTINZIONE DEL GIUDIZIO.
Testo
E' ammissibile la rinuncia da parte del Presidente del Consiglio al ricorso avverso una legge regionale; e, qualora la Regione abbia accettato detta rinuncia, la Corte dichiara estinto il processo.
E' ammissibile la rinuncia da parte del Presidente del Consiglio al ricorso avverso una legge regionale; e, qualora la Regione abbia accettato detta rinuncia, la Corte dichiara estinto il processo.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 133
co. 2
Altri parametri e norme interposte
statuto regione Puglia
n. 0
art. 63