Ordinanza 37/1976 (ECLI:IT:COST:1976:37)
Massima numero 8207
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ROSSI  - Redattore TRIMARCHI
Udienza Pubblica del  12/02/1976;  Decisione del  12/02/1976
Deposito del 19/02/1976; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 37/76. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - REGIONE PUGLIA - LEGGE REGIONALE 10 SETTEMBRE 1974 - COSTITUZIONE IN COMUNE AUTONOMO - ASSUNTA VIOLAZIONE DELL'ART. 133, SECONDO COMMA, DELLA COSTITUZIONE E DELL'ART. 63 DELLO STATUTO REGIONALE - RINUNCIA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO AL RICORSO - ACCETTAZIONE DELLA CONTROPARTE - ESTINZIONE DEL GIUDIZIO.

Testo
E' ammissibile la rinuncia da parte del Presidente del Consiglio al ricorso avverso una legge regionale; e, qualora la Regione abbia accettato detta rinuncia, la Corte dichiara estinto il processo.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 133  co. 2

Altri parametri e norme interposte

statuto regione Puglia    n. 0  art. 63