Ordinanza 39/1976 (ECLI:IT:COST:1976:39)
Massima numero 8209
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente OGGIONI - Redattore ASTUTI
Udienza Pubblica del
12/02/1976; Decisione del
12/02/1976
Deposito del 19/02/1976; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 39/76. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - LEGGE REGIONALE F.V.G. 18 OTTOBRE 1967, N. 22, ART. 64 BIS - ESERCIZIO DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI OPERE PUBBLICHE, URBANISTICA ED EDILIZIA POPOLARE - INSUFFICIENTE MOTIVAZIONE DELLA RILEVANZA DELLA QUESTIONE - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.
ORD. 39/76. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - LEGGE REGIONALE F.V.G. 18 OTTOBRE 1967, N. 22, ART. 64 BIS - ESERCIZIO DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI OPERE PUBBLICHE, URBANISTICA ED EDILIZIA POPOLARE - INSUFFICIENTE MOTIVAZIONE DELLA RILEVANZA DELLA QUESTIONE - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.
Testo
Proposta la questione di costituzionalita' dell'art. 64 bis della legge 18 ottobre 1967, n. 22, della Regione F.V.G., come modificata dalla legge della stessa Regione 14 agosto 1969, n. 29, per cui "il provvedimento di concessione di contributi regionali ad enti pubblici, per l'esecuzione di opere pubbliche di interesse locale o regionale, implica la dichiarazione di pubblica utilita' dell'opera e la dichiarazione di indefferibilita' ed urgenza dei lavori, quando tali effetti gia' non si siano verificati ai sensi dell'art. 61 o in forza di altre disposizioni di leggi statali o regionali"; gli atti devono essere restituiti al giudice a quo perche' motivi sulla rilevanza, ove non risulti se nella fattispecie sussistano, agli effetti della dichiarazione implicita di pubblica utilita', i requisiti dell'art. 61 ovvero quelli dell'art. 64 bis della ricordata legge regionale; ed inoltre non risulti se siavi stata prefissione di termini per lo svolgimento della procedura espropriativa e per l'inizio e compimento dei lavori.
Proposta la questione di costituzionalita' dell'art. 64 bis della legge 18 ottobre 1967, n. 22, della Regione F.V.G., come modificata dalla legge della stessa Regione 14 agosto 1969, n. 29, per cui "il provvedimento di concessione di contributi regionali ad enti pubblici, per l'esecuzione di opere pubbliche di interesse locale o regionale, implica la dichiarazione di pubblica utilita' dell'opera e la dichiarazione di indefferibilita' ed urgenza dei lavori, quando tali effetti gia' non si siano verificati ai sensi dell'art. 61 o in forza di altre disposizioni di leggi statali o regionali"; gli atti devono essere restituiti al giudice a quo perche' motivi sulla rilevanza, ove non risulti se nella fattispecie sussistano, agli effetti della dichiarazione implicita di pubblica utilita', i requisiti dell'art. 61 ovvero quelli dell'art. 64 bis della ricordata legge regionale; ed inoltre non risulti se siavi stata prefissione di termini per lo svolgimento della procedura espropriativa e per l'inizio e compimento dei lavori.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
legge costituzionale
art. 5
Altri parametri e norme interposte