Ordinanza 40/1976 (ECLI:IT:COST:1976:40)
Massima numero 8210
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente OGGIONI  - Redattore AMADEI
Udienza Pubblica del  12/02/1976;  Decisione del  12/02/1976
Deposito del 19/02/1976; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 40/76. CONTRABBANDO E CONTRAVVENZIONI DOGANALI - LEGGE 17 LUGLIO 1942, N. 907, ART. 109, QUARTO E QUINTO COMMA (MODIFICATO DALL'ARTICOLO UNICO DELLA LEGGE 31 OTTOBRE 1966, N. 953) - SEQUESTRO E VENDITA DEI MEZZI DI TRASPORTO CHE SERVIRONO O FURONO DESTINATI A COMMETTERE IL REATO - ASSUNTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 24, SECONDO COMMA, E 27, SECONDO COMMA, COST. - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.

Testo
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale - proposta in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 27, comma secondo, Cost. - dell'art. 109, quarto e quinto comma, della legge 17 luglio 1942, n. 907, come integrato dall'articolo unico della legge 31 ottobre 1966, n. 953, nella parte in cui dispone che i mezzi di trasporto che servirono o furono destinati a commettere il reato di contrabbando e sequestrati possono essere venduti dai competenti organi doganali mediante pubblica gara e con accreditamento del prezzo a favore degli aventi diritto previa autorizzazione del giudice competente a conoscere del reato e che la vendita potra' essere negata se il mantenimento del sequestro sia strettamente necessario ai fini dell'accertamento del reato, trattandosi di questione gia' dichiarata non fondata con sentenza n. 161 del 1974 e non sussistendo motivi per discostarsi da tale decisione. - v. Sent. n. 161 del 1974.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24  co. 2

Costituzione  art. 27  co. 2

Altri parametri e norme interposte