Sentenza 187/2020 (ECLI:IT:COST:2020:187)
Massima numero 42703
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente MORELLI - Redattore MORELLI
Udienza Pubblica del
22/07/2020; Decisione del
22/07/2020
Deposito del 31/07/2020; Pubblicazione in G. U. 05/08/2020
Titolo
Consorzi - Norme della Regione autonoma Valle d'Aosta - Piano di riordino fondiario - Devoluzione ai consorzi di miglioramento fondiario, qualora nell'area interessata dal piano risultino beni intestati a soggetti irreperibili, sconosciuti o deceduti senza eredi - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile - Illegittimità costituzionale.
Consorzi - Norme della Regione autonoma Valle d'Aosta - Piano di riordino fondiario - Devoluzione ai consorzi di miglioramento fondiario, qualora nell'area interessata dal piano risultino beni intestati a soggetti irreperibili, sconosciuti o deceduti senza eredi - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile - Illegittimità costituzionale.
Testo
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost., l'art. 12, comma 2, lett. b), della legge reg. Valle d'Aosta n. 5 del 2019, che ha aggiunto il comma 2-bis all'art. 9 della legge reg. Valle d'Aosta n. 20 del 2012. La disposizione impugnata dal Governo, nel prevedere che, in relazione a beni che risultino intestati a soggetti irreperibili, sconosciuti o deceduti senza eredi, l'assemblea dei consorziati accerti, alla presenza di un notaio, l'esistenza di eventuali diritti vantati da terzi sugli stessi, incide su istituti propri del diritto civile; inoltre, con lo stabilire che, ove non risultino soggetti che possano vantare diritti di proprietà sui beni suddetti, questi siano ricompresi nel piano di riordino, essa viola le disposizioni codicistiche a tenore delle quali, invece, in mancanza di altri successibili l'eredità è devoluta allo Stato e i beni immobili che non sono di proprietà di alcuno spettano al patrimonio dello Stato (artt. 586 e 827 cod. civ.).
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost., l'art. 12, comma 2, lett. b), della legge reg. Valle d'Aosta n. 5 del 2019, che ha aggiunto il comma 2-bis all'art. 9 della legge reg. Valle d'Aosta n. 20 del 2012. La disposizione impugnata dal Governo, nel prevedere che, in relazione a beni che risultino intestati a soggetti irreperibili, sconosciuti o deceduti senza eredi, l'assemblea dei consorziati accerti, alla presenza di un notaio, l'esistenza di eventuali diritti vantati da terzi sugli stessi, incide su istituti propri del diritto civile; inoltre, con lo stabilire che, ove non risultino soggetti che possano vantare diritti di proprietà sui beni suddetti, questi siano ricompresi nel piano di riordino, essa viola le disposizioni codicistiche a tenore delle quali, invece, in mancanza di altri successibili l'eredità è devoluta allo Stato e i beni immobili che non sono di proprietà di alcuno spettano al patrimonio dello Stato (artt. 586 e 827 cod. civ.).
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione autonoma Valle d'Aosta
24/04/2019
n. 5
art. 12
co. 2
legge della Regione autonoma Valle d'Aosta
18/07/2012
n. 20
art. 9
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte