Sentenza 45/1976 (ECLI:IT:COST:1976:45)
Massima numero 8215
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente OGGIONI - Redattore ROSSANO
Udienza Pubblica del
09/03/1976; Decisione del
09/03/1976
Deposito del 16/03/1976; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 45/76. REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE - PROVINCIA DI BOLZANO - RICORSO PROVINCIALE AVVERSO L'ART. 12 DEL D.P.R. 12 DICEMBRE 1948, N. 1414 (NORME DI ATTUAZIONE DELL'ORIGINARIO STATUTO DELLA REGIONE) - SOSTITUZIONE DEL COMMISSARIO DEL GOVERNO AL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE CHE OMETTA DI PRENDERE I PROVVEDIMENTI PREVISTI NELL'ART. 46, SECONDO COMMA, DELLO STATUTO DEL 1948 (SICUREZZA ED IGIENE PUBBLICA) - NON E' VIOLATA L'AUTONOMIA PROVINCIALE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 45/76. REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE - PROVINCIA DI BOLZANO - RICORSO PROVINCIALE AVVERSO L'ART. 12 DEL D.P.R. 12 DICEMBRE 1948, N. 1414 (NORME DI ATTUAZIONE DELL'ORIGINARIO STATUTO DELLA REGIONE) - SOSTITUZIONE DEL COMMISSARIO DEL GOVERNO AL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE CHE OMETTA DI PRENDERE I PROVVEDIMENTI PREVISTI NELL'ART. 46, SECONDO COMMA, DELLO STATUTO DEL 1948 (SICUREZZA ED IGIENE PUBBLICA) - NON E' VIOLATA L'AUTONOMIA PROVINCIALE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 12 d.P.R. 12 dicembre 1948, n. 1414 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige) proposta dalla Provincia di Bolzano, con ricorso 19 febbraio 1972, in riferimento agli artt. 46, secondo comma, 50, secondo comma, legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5 (testo originario dello statuto della Regione Trentino-Alto Adige); agli artt. 6 (n. 1), 10 e 11, 5 (nn. 5, 10 e 28), 52, 44 (n. 2), 51 legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1 (Modificazioni e integrazioni dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige); all'art. 13 citata legge costituzionale n. 5 del 1948. Invero l'autonomia della Provincia di Bolzano non e' violata dall'impugnato art. 12 d.P.R. n. 1414 del 1948 - il quale dispone che, qualora il Presidente della Giunta provinciale ometta di prendere i provvedimenti previsti dal secondo comma dell'art. 46 legge cost. 26 febbraio 1948, n. 5 (provvedimenti contingibili e urgenti in materia di sicurezza pubblica nell'interesse delle popolazioni di due o piu' comuni della stessa Provincia), la facolta' di prendere i provvedimenti stessi spetta al Commissario del Governo. La competenza ad emanare i suddetti provvedimenti e' attribuita al Presidente della Giunta provinciale quale ufficiale del Governo e trova giustificazione nell'interesse preminente dello Stato. Gli stessi provvedimenti non hanno carattere definitivo; l'urgenza e la temporaneita' connesse alla situazione di pericolo escludono che possa essere vulnerata la potesta' legislativa attribuita alle Provincie di Trento e di Bolzano dagli artt. 8 e 9 d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (T.U. delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige). Consegue che l'art. 12 impugnato ha, conformemente alla sua funzione di norma di attuazione, integrato la norma del secondo comma del citato art. 46 legge costituzionale n. 5 del 1948, recepita nell'art. 52, secondo comma, d.P.R. n. 670 del 1972.
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 12 d.P.R. 12 dicembre 1948, n. 1414 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige) proposta dalla Provincia di Bolzano, con ricorso 19 febbraio 1972, in riferimento agli artt. 46, secondo comma, 50, secondo comma, legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5 (testo originario dello statuto della Regione Trentino-Alto Adige); agli artt. 6 (n. 1), 10 e 11, 5 (nn. 5, 10 e 28), 52, 44 (n. 2), 51 legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1 (Modificazioni e integrazioni dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige); all'art. 13 citata legge costituzionale n. 5 del 1948. Invero l'autonomia della Provincia di Bolzano non e' violata dall'impugnato art. 12 d.P.R. n. 1414 del 1948 - il quale dispone che, qualora il Presidente della Giunta provinciale ometta di prendere i provvedimenti previsti dal secondo comma dell'art. 46 legge cost. 26 febbraio 1948, n. 5 (provvedimenti contingibili e urgenti in materia di sicurezza pubblica nell'interesse delle popolazioni di due o piu' comuni della stessa Provincia), la facolta' di prendere i provvedimenti stessi spetta al Commissario del Governo. La competenza ad emanare i suddetti provvedimenti e' attribuita al Presidente della Giunta provinciale quale ufficiale del Governo e trova giustificazione nell'interesse preminente dello Stato. Gli stessi provvedimenti non hanno carattere definitivo; l'urgenza e la temporaneita' connesse alla situazione di pericolo escludono che possa essere vulnerata la potesta' legislativa attribuita alle Provincie di Trento e di Bolzano dagli artt. 8 e 9 d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (T.U. delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige). Consegue che l'art. 12 impugnato ha, conformemente alla sua funzione di norma di attuazione, integrato la norma del secondo comma del citato art. 46 legge costituzionale n. 5 del 1948, recepita nell'art. 52, secondo comma, d.P.R. n. 670 del 1972.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
legge costituzionale
art. 46
co. 2
legge costituzionale
art. 50
co. 2
Altri parametri e norme interposte