Sentenza 45/1976 (ECLI:IT:COST:1976:45)
Massima numero 8215
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente OGGIONI  - Redattore ROSSANO
Udienza Pubblica del  09/03/1976;  Decisione del  09/03/1976
Deposito del 16/03/1976; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 45/76. REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE - PROVINCIA DI BOLZANO - RICORSO PROVINCIALE AVVERSO L'ART. 12 DEL D.P.R. 12 DICEMBRE 1948, N. 1414 (NORME DI ATTUAZIONE DELL'ORIGINARIO STATUTO DELLA REGIONE) - SOSTITUZIONE DEL COMMISSARIO DEL GOVERNO AL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE CHE OMETTA DI PRENDERE I PROVVEDIMENTI PREVISTI NELL'ART. 46, SECONDO COMMA, DELLO STATUTO DEL 1948 (SICUREZZA ED IGIENE PUBBLICA) - NON E' VIOLATA L'AUTONOMIA PROVINCIALE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 12 d.P.R. 12 dicembre 1948, n. 1414 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige) proposta dalla Provincia di Bolzano, con ricorso 19 febbraio 1972, in riferimento agli artt. 46, secondo comma, 50, secondo comma, legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5 (testo originario dello statuto della Regione Trentino-Alto Adige); agli artt. 6 (n. 1), 10 e 11, 5 (nn. 5, 10 e 28), 52, 44 (n. 2), 51 legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1 (Modificazioni e integrazioni dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige); all'art. 13 citata legge costituzionale n. 5 del 1948. Invero l'autonomia della Provincia di Bolzano non e' violata dall'impugnato art. 12 d.P.R. n. 1414 del 1948 - il quale dispone che, qualora il Presidente della Giunta provinciale ometta di prendere i provvedimenti previsti dal secondo comma dell'art. 46 legge cost. 26 febbraio 1948, n. 5 (provvedimenti contingibili e urgenti in materia di sicurezza pubblica nell'interesse delle popolazioni di due o piu' comuni della stessa Provincia), la facolta' di prendere i provvedimenti stessi spetta al Commissario del Governo. La competenza ad emanare i suddetti provvedimenti e' attribuita al Presidente della Giunta provinciale quale ufficiale del Governo e trova giustificazione nell'interesse preminente dello Stato. Gli stessi provvedimenti non hanno carattere definitivo; l'urgenza e la temporaneita' connesse alla situazione di pericolo escludono che possa essere vulnerata la potesta' legislativa attribuita alle Provincie di Trento e di Bolzano dagli artt. 8 e 9 d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (T.U. delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige). Consegue che l'art. 12 impugnato ha, conformemente alla sua funzione di norma di attuazione, integrato la norma del secondo comma del citato art. 46 legge costituzionale n. 5 del 1948, recepita nell'art. 52, secondo comma, d.P.R. n. 670 del 1972.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

legge costituzionale  art. 46  co. 2

legge costituzionale  art. 50  co. 2

Altri parametri e norme interposte