Sentenza 46/1976 (ECLI:IT:COST:1976:46)
Massima numero 8216
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente OGGIONI - Redattore ROSSANO
Udienza Pubblica del
09/03/1976; Decisione del
09/03/1976
Deposito del 16/03/1976; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 46/76. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - PROVINCIA DI BOLZANO - D.P.R. 26 OTTOBRE 1972, N. 651 - RISANAMENTO DEI BILANCI DEI COMUNI E DELLE PROVINCIE - SOPRAVVENUTE NORME DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO REGIONALE IN MATERIA DI FINANZA LOCALE: D.P.R. 28 MARZO 1975, N. 473 - COMPETENZE PROVINCIALI NELLA MATERIA - CARENZA DELL'INTERESSE A RICORRERE - INAMMISSIBILITA'.
SENT. 46/76. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - PROVINCIA DI BOLZANO - D.P.R. 26 OTTOBRE 1972, N. 651 - RISANAMENTO DEI BILANCI DEI COMUNI E DELLE PROVINCIE - SOPRAVVENUTE NORME DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO REGIONALE IN MATERIA DI FINANZA LOCALE: D.P.R. 28 MARZO 1975, N. 473 - COMPETENZE PROVINCIALI NELLA MATERIA - CARENZA DELL'INTERESSE A RICORRERE - INAMMISSIBILITA'.
Testo
E' inammissibile il ricorso 11 dicembre 1972 con il quale la Provincia di Bolzano ha chiesto che venga dichiarata la illegittimita' costituzionale del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 651 (Fondo speciale per il risanamento dei bilanci dei Comuni e delle Provincie) per contrasto con gli artt. 3, 41, 39, 23 legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1; con l'art. 34 legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5; e con gli artt. 5 e 6 della Costituzione. Nel corso del giudizio di legittimita' costituzionale e' sopravvenuto il d.P.R. 28 marzo 1975, n. 473, contenente norme di attuazione dello statuto per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di finanza locale. Per effetto della emanazione di tale decreto - che risponde positivamente alle esigenze fatte valere dalla Provincia di Bolzano con il ricorso 11 dicembre 1972, come ha espressamente dichiarato il difensore della stessa Provincia all'udienza del 26 novembre 1975 - e' venuto meno l'interesse a ricorrere e deve, quindi, procedersi alla conseguente declaratoria.
E' inammissibile il ricorso 11 dicembre 1972 con il quale la Provincia di Bolzano ha chiesto che venga dichiarata la illegittimita' costituzionale del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 651 (Fondo speciale per il risanamento dei bilanci dei Comuni e delle Provincie) per contrasto con gli artt. 3, 41, 39, 23 legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1; con l'art. 34 legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5; e con gli artt. 5 e 6 della Costituzione. Nel corso del giudizio di legittimita' costituzionale e' sopravvenuto il d.P.R. 28 marzo 1975, n. 473, contenente norme di attuazione dello statuto per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di finanza locale. Per effetto della emanazione di tale decreto - che risponde positivamente alle esigenze fatte valere dalla Provincia di Bolzano con il ricorso 11 dicembre 1972, come ha espressamente dichiarato il difensore della stessa Provincia all'udienza del 26 novembre 1975 - e' venuto meno l'interesse a ricorrere e deve, quindi, procedersi alla conseguente declaratoria.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
legge costituzionale
art. 3
legge costituzionale
art. 41
legge costituzionale
art. 39
legge costituzionale
art. 23
legge costituzionale
art. 34
Costituzione
art. 5
Costituzione
art. 6
Altri parametri e norme interposte