Sentenza 47/1976 (ECLI:IT:COST:1976:47)
Massima numero 8217
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente OGGIONI - Redattore DE STEFANO
Udienza Pubblica del
09/03/1976; Decisione del
09/03/1976
Deposito del 16/03/1976; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 47/76 A. LAVORO (RAPPORTO DI) - LICENZIAMENTO - DIVIETO DI LICENZIAMENTI INDIVIDUALI AD NUTUM - LEGGE 15 LUGLIO 1966, N. 604, ART. 1 - RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO, INTERCEDENTE CON DATORI DI LAVORO PRIVATI E CON ENTI PUBBLICI - SFERA DI OPERATIVITA' DEL PRINCIPIO - INTERPRETAZIONE - ESTENSIONE ANCHE AGLI ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI - ASSERITA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 4 E 35 COST. - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 47/76 A. LAVORO (RAPPORTO DI) - LICENZIAMENTO - DIVIETO DI LICENZIAMENTI INDIVIDUALI AD NUTUM - LEGGE 15 LUGLIO 1966, N. 604, ART. 1 - RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO, INTERCEDENTE CON DATORI DI LAVORO PRIVATI E CON ENTI PUBBLICI - SFERA DI OPERATIVITA' DEL PRINCIPIO - INTERPRETAZIONE - ESTENSIONE ANCHE AGLI ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI - ASSERITA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 4 E 35 COST. - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Il principio del licenziamento causale - mutuato dal rapporto d'impiego e di lavoro pubblico ed esteso al rapporto d'impiego e di lavoro privato, per effetto della osmosi in corso tra le due discipline - e' assurto, con la legge 15 luglio 1966, n. 604, a principio di carattere generale e, pertanto, il riferimento agli "enti pubblici" contenuto nell'art. 1 di detta legge, non puo' non essere inteso nel senso che gli e' proprio, immune, cioe', dalla restrizione che lascerebbe ingiustificatamente scoperta l'area occupata dai dipendenti degli enti pubblici non territoriali. Non e' quindi fondata la questione di legittimita' costituzionale di tale disposizione - che fissa l'ambito di applicazione del divieto di licenziamento ad nutum nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato, intercedente con datori di lavoro privati o con enti pubblici - sollevata, in riferimento agli artt. 3, 4 e 35 Cost., assumendo che essa non sarebbe applicabile a tutti gli enti pubblici ma solo a quelli cosiddetti economici. - v. S. nn.7/1958, 45/1965.
Il principio del licenziamento causale - mutuato dal rapporto d'impiego e di lavoro pubblico ed esteso al rapporto d'impiego e di lavoro privato, per effetto della osmosi in corso tra le due discipline - e' assurto, con la legge 15 luglio 1966, n. 604, a principio di carattere generale e, pertanto, il riferimento agli "enti pubblici" contenuto nell'art. 1 di detta legge, non puo' non essere inteso nel senso che gli e' proprio, immune, cioe', dalla restrizione che lascerebbe ingiustificatamente scoperta l'area occupata dai dipendenti degli enti pubblici non territoriali. Non e' quindi fondata la questione di legittimita' costituzionale di tale disposizione - che fissa l'ambito di applicazione del divieto di licenziamento ad nutum nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato, intercedente con datori di lavoro privati o con enti pubblici - sollevata, in riferimento agli artt. 3, 4 e 35 Cost., assumendo che essa non sarebbe applicabile a tutti gli enti pubblici ma solo a quelli cosiddetti economici. - v. S. nn.7/1958, 45/1965.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 4
Costituzione
art. 35
Altri parametri e norme interposte