Sentenza 47/1976 (ECLI:IT:COST:1976:47)
Massima numero 8219
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente OGGIONI  - Redattore DE STEFANO
Udienza Pubblica del  09/03/1976;  Decisione del  09/03/1976
Deposito del 16/03/1976; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  8217  8218  8220


Titolo
SENT. 47/76 C. LAVORO (RAPPORTO DI) - LICENZIAMENTO - DIVIETO DI LICENZIAMENTI INDIVIDUALI AD NUTUM - LEGGE 15 LUGLIO 1966, N. 604, ART. 6, ULTIMO COMMA, E LEGGE 6 DICEMBRE 1971, N. 1034, ART. 2, PRIMO COMMA, LETT. A (PER I SOLI DIPENDENTI DEGLI ENTI LOCALI) - CONTROVERSIE PROMOSSE DA DIPENDENTI DI ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI - ESCLUSIONE DALL'AMBITO DELLA GIURISDIZIONE ORDINARIA - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEI T.A.R. - ASSUNTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 4, 24 E 35 COST. - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Per effetto del rinvio operato dal secondo comma dell'art. 7 legge 6 dicembre 1971, n. 1034, all'art. 29 del t.u. 26 giugno 1924, n. 1054, ed all'art. 4 del t.u. 26 giugno 1924, n. 1058, e successive modificazioni, i tribunali amministrativi regionali esercitano giurisdizione esclusiva nei casi di ricorsi relativi al rapporto di impiego, prodotti dagl'impiegati dello Stato, degli enti od istituti pubblici sottoposti a tutela o anche a sola vigilanza dell'amministrazione centrale dello Stato, e dagl'impiegati dipendenti dai comuni, dalle provincie, dalle istituzioni pubbliche di beneficenza e da qualsiasi altro ente o istituto pubblico sottoposto a tutela o anche a sola vigilanza dell'amministrazione pubblica locale. Tale giurisdizione esclusiva, mediante il sindacato esercitabile sotto il profilo non solo della incompetenza e della violazione di legge, ma altresi' dell'eccesso di potere, ed in virtu' del potere di annullamento dell'atto impugnato, garantisce ai pubblici dipendenti, avverso l'illegittimo licenziamento, appagante e penetrante tutela. Inoltre, l'istituto della sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato previsto dall'art. 21, ultimo comma, della legge istitutiva dei tribunali amministrativi regionali, consente di porre sollecito rimedio alla svantaggiosa posizione del ricorrente sino alla definitiva pronuncia. Pertanto, non e' fondata, in riferimento agli artt. 3, 4, 24 e 35 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 6, ultimo comma, legge 15 luglio 1966, n. 604, e dell'art. 2, primo comma, lett. a), legge n. 1034 del 1971, i quali escludono la competenza del pretore nelle controversie inerenti alla validita' dei licenziamenti dei dipendenti degli enti pubblici non economici.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 4

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 35

Altri parametri e norme interposte