Sentenza 47/1976 (ECLI:IT:COST:1976:47)
Massima numero 8220
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente OGGIONI - Redattore DE STEFANO
Udienza Pubblica del
09/03/1976; Decisione del
09/03/1976
Deposito del 16/03/1976; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 47/76 D. GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI - LEGGE 6 DICEMBRE 1971, N. 1034 - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEI T.A.R. - AMBITO - CONTROVERSIE DEI DIPENDENTI DEGLI ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI INERENTI ALLA VALIDITA' DEI LICENZIAMENTI - INCLUSIONE.
SENT. 47/76 D. GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI - LEGGE 6 DICEMBRE 1971, N. 1034 - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEI T.A.R. - AMBITO - CONTROVERSIE DEI DIPENDENTI DEGLI ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI INERENTI ALLA VALIDITA' DEI LICENZIAMENTI - INCLUSIONE.
Testo
Per effetto degli artt. 2, primo comma, lett. a, 3, primo comma, e 7, secondo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e dell'art. 6, ultimo comma, della legge 15 luglio 1966, n. 604, la cognizione delle controversie inerenti alla validita' dei licenziamenti dei dipendenti degli enti pubblici non economici, e' sottratta alla giurisdizione ordinaria (e in seno a questa alla competenza del pretore) e resta affidata al giudice amministrativo.
Per effetto degli artt. 2, primo comma, lett. a, 3, primo comma, e 7, secondo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e dell'art. 6, ultimo comma, della legge 15 luglio 1966, n. 604, la cognizione delle controversie inerenti alla validita' dei licenziamenti dei dipendenti degli enti pubblici non economici, e' sottratta alla giurisdizione ordinaria (e in seno a questa alla competenza del pretore) e resta affidata al giudice amministrativo.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 4
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 35
Altri parametri e norme interposte