Sentenza 48/1976 (ECLI:IT:COST:1976:48)
Massima numero 8221
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente OGGIONI - Redattore ROSSI
Udienza Pubblica del
09/03/1976; Decisione del
09/03/1976
Deposito del 16/03/1976; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
8222
Titolo
SENT. 48/76 A. PROCESSO PENALE - TERMINI - COD. PROC. PEN., ART. 183 BIS, TERZO COMMA - RESTITUZIONE IN TERMINI PER PROPORRE IL GRAVAME E NON ANCHE PER PRESENTARE I MOTIVI - ASSUNTA VIOLAZIONE DELL'ART. 24 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 48/76 A. PROCESSO PENALE - TERMINI - COD. PROC. PEN., ART. 183 BIS, TERZO COMMA - RESTITUZIONE IN TERMINI PER PROPORRE IL GRAVAME E NON ANCHE PER PRESENTARE I MOTIVI - ASSUNTA VIOLAZIONE DELL'ART. 24 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
L'art. 183 bis, terzo comma, c.p.p., nella parte in cui ammette la restituzione in termini per proporre il gravame, e non anche per presentare i motivi, non contrasta con l'art. 24, secondo comma, della Costituzione. Non sussiste, infatti, violazione del diritto di difesa per la pluralita' di strumenti esistenti a tutela della parte che abbia proposto gravame: infatti i motivi, quando non siano enunciati nello stesso atto di impugnazione, possono venir presentati dal difensore nominato, dal difensore del dibattimento di primo grado, ed infine trasmessi, anche dallo stesso interessato, a mezzo di raccomandata postale (art. 201 c.p.p., art. 151 c.p.p. nel testo vigente a seguito sentenza 96 del 1971).
L'art. 183 bis, terzo comma, c.p.p., nella parte in cui ammette la restituzione in termini per proporre il gravame, e non anche per presentare i motivi, non contrasta con l'art. 24, secondo comma, della Costituzione. Non sussiste, infatti, violazione del diritto di difesa per la pluralita' di strumenti esistenti a tutela della parte che abbia proposto gravame: infatti i motivi, quando non siano enunciati nello stesso atto di impugnazione, possono venir presentati dal difensore nominato, dal difensore del dibattimento di primo grado, ed infine trasmessi, anche dallo stesso interessato, a mezzo di raccomandata postale (art. 201 c.p.p., art. 151 c.p.p. nel testo vigente a seguito sentenza 96 del 1971).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte