Sentenza 49/1976 (ECLI:IT:COST:1976:49)
Massima numero 8223
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente OGGIONI  - Redattore REALE N.
Udienza Pubblica del  09/03/1976;  Decisione del  09/03/1976
Deposito del 16/03/1976; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 49/76. PIGNORAMENTO - RETRIBUZIONE - COD. PROC. CIV., ART. 545, QUARTO ED ULTIMO COMMA, E D.P.R. 5 GENNAIO 1950, N. 180, ART. 1 - CREDITI IMPIGNORABILI - DISPARITA' DI TRATTAMENTO TRA PUBBLICI E PRIVATI DIPENDENTI NONCHE' TRA CREDITORI DEGLI UNI E DEGLI ALTRI - RAGIONEVOLEZZA - NON SONO VIOLATI GLI ARTT. 3 E 24, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Non e' fondata, in riferimento agli artt. 3, 24, comma primo, e 28 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 545, quarto ed ultimo comma, c.p.c. e dell'art. 1 D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 (t.u. delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, dei salari e delle pensioni dei dipendenti delle pubbliche Amministrazioni). Infatti, per quanto concerne la denunciata disparita' di trattamento, in ordine alla pignorabilita' delle retribuzioni, tra i dipendenti privati ed i dipendenti degli enti e delle imprese elencate nel gia' citato art. 1 del D.P.R. n. 180 del 1950 va rilevato che le due situazioni non sono identiche in quanto nel secondo caso ricorre, a differenza che nel primo, un interesse pubblico a garantire il buon andamento di taluni uffici o servizi: e tanto basta ad escludere che le norme impugnate concretino una violazione del principio di uguaglianza in se' considerato e nella specificazione che di esso e' fatta nell'art. 24, comma primo, Cost.. Ad escludere l'esistenza di ogni contrasto con l'art. 28 Cost. e' poi sufficiente osservare che detta norma, se da un lato enuncia il principio della responsabilita' personale dei dipendenti pubblici verso i danneggiati, dall'altro non esclude la possibilita' che per quella dei medesimi vengano introdotte regole particolari e diverse rispetto ai principi comuni in materia (sent. nn. 123/1972 e 2/1968), sempre che la disciplina adottata non sia tale da comportare un'esclusione piu' o meno manifesta di ogni responsabilita' (sent. n. 4/1965). Il che non puo' dirsi delle disposizioni impugnate, le quali non toccano ne' esplicitamente ne' implicitamente il principio della diretta responsabilita' del pubblico dipendente verso i danneggiati per gli atti compiuti in violazione dei diritti, limitandosi a sottrarre all'azione esecutiva dei creditori, e per validi motivi, la retribuzione ed ogni altra indennita' da essi percepita per effetto e in conseguenza dell'opera prestata (sent. n. 88/1963). - v. S. nn. 209/1975, 123/1972, 2/1968, 4/1965.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24  co. 1

Costituzione  art. 28

Altri parametri e norme interposte