Sentenza 50/1976 (ECLI:IT:COST:1976:50)
Massima numero 8225
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente OGGIONI  - Redattore OGGIONI
Udienza Pubblica del  09/03/1976;  Decisione del  09/03/1976
Deposito del 16/03/1976; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  8224  8226


Titolo
SENT. 50/76 B. PROCESSO PENALE MILITARE - DISCIPLINA - GARANTISCE L'ORDINE GIURIDICO MILITARE - COSTITUZIONE, ART. 52 - INTERPRETAZIONE - BENI DA ESSO PROTETTI - LEGGE 7 OTTOBRE 1969, N. 742, ART. 1, PRIMO COMMA - SOSPENSIONE DEL PERIODO FERIALE - INAPPLICABILITA' ALLA GIURISDIZIONE MILITARE - NON VIOLA L'ART. 3 COST. - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
La legge processuale militare tende a garantire l'osservanza dell'ordine giuridico militare, cioe' di uno dei dati salienti della funzionalita' delle Forze armate, strumento di attuazione del principio proclamato con forza tutta particolare dall'art. 52 Cost.. Deve cosi' ritenersi la specialita' del diritto penale militare, contenuto in un codice diverso, diretto a disciplinare la condotta di persone che rivestono la particolare qualita' militare, attraverso organi giurisdizionali di particolare composizione, e la esclusione della applicabilita' al processo penale militare della sospensione dei termini durante il periodo feriale stabilita dall'art. 1 legge 7 ottobre 1969, n. 742, non contrasta col principio di eguaglianza, che in tanto puo' ritenersi violato in quanto si tratti di giudicare di regolamentazioni diverse di situazioni obiettivamente omogenee e in quanto non possa rilevarsi una razionale giustificazione per la detta differenziazione. - v. S. n. 130/1974.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte