Sentenza 50/1976 (ECLI:IT:COST:1976:50)
Massima numero 8226
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente OGGIONI - Redattore OGGIONI
Udienza Pubblica del
09/03/1976; Decisione del
09/03/1976
Deposito del 16/03/1976; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 50/76 C. DIRITTO DI DIFESA - COSTITUZIONE, ART. 24 - INTERPRETAZIONE - LEGGE 7 OTTOBRE 1969, N. 742, ART. 1, PRIMO COMMA - SOSPENSIONE DEL PERIODO FERIALE - INAPPLICABILITA' ALLA GIURISDIZIONE MILITARE - NON VIOLA L'ART. 3 COST. - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 50/76 C. DIRITTO DI DIFESA - COSTITUZIONE, ART. 24 - INTERPRETAZIONE - LEGGE 7 OTTOBRE 1969, N. 742, ART. 1, PRIMO COMMA - SOSPENSIONE DEL PERIODO FERIALE - INAPPLICABILITA' ALLA GIURISDIZIONE MILITARE - NON VIOLA L'ART. 3 COST. - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
La garanzia di cui all'art. 24 Cost. concerne la possibilita' di svolgere a tutti i livelli la propria difesa in ogni stato e grado del procedimento, intendendo questa possibilita' come la concretizzazione del diritto alla protezione giurisdizionale. La inapplicabilita' al processo militare della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale stabilita dalla legge 7 ottobre 1969, n. 742, non contrasta con la garanzia costituzionale come sopra intesa.
La garanzia di cui all'art. 24 Cost. concerne la possibilita' di svolgere a tutti i livelli la propria difesa in ogni stato e grado del procedimento, intendendo questa possibilita' come la concretizzazione del diritto alla protezione giurisdizionale. La inapplicabilita' al processo militare della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale stabilita dalla legge 7 ottobre 1969, n. 742, non contrasta con la garanzia costituzionale come sopra intesa.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte