Ordinanza 54/1976 (ECLI:IT:COST:1976:54)
Massima numero 8230
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente OGGIONI - Redattore DE STEFANO
Udienza Pubblica del
09/03/1976; Decisione del
09/03/1976
Deposito del 16/03/1976; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 54/76. PROCESSO PENALE - SEQUESTRO - DURATA DEL SEQUESTRO PENALE E RESTITUZIONE DELLE COSE SEQUESTRATE - COD. PROC. PEN., ART.622 - NON IMPONE LA RESTITUZIONE DEL FILM SEQUESTRATO, NELL'IPOTESI DI SENTENZA DI PROSCIOGLIMENTO, PER MANCANZA DI OSCENITA', IMPUGNATA DAL P.M. - ILLEGITTIMITA' PARZIALE GIA' DICHIARATA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
ORD. 54/76. PROCESSO PENALE - SEQUESTRO - DURATA DEL SEQUESTRO PENALE E RESTITUZIONE DELLE COSE SEQUESTRATE - COD. PROC. PEN., ART.622 - NON IMPONE LA RESTITUZIONE DEL FILM SEQUESTRATO, NELL'IPOTESI DI SENTENZA DI PROSCIOGLIMENTO, PER MANCANZA DI OSCENITA', IMPUGNATA DAL P.M. - ILLEGITTIMITA' PARZIALE GIA' DICHIARATA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Testo
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 21, 27 e 33 Cost. - dell'art. 622 cod. proc. pen., nella parte e secondo l'interpretazione per le quali, in tema di sequestro per oscenita' di un film, sembrerebbe richiedere in ogni caso il mantenimento del sequestro non soltanto di alcune copie del film ai fini processuali, ma di tutte le copie in circolazione, e cio' fino a quando non sia intervenuta sentenza definitiva di assoluzione, poiche' con sentenza n. 82 del 1975 la Corte ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale di detta norma, limitatamente alla parte in cui - in ipotesi di sentenza di proscioglimento per mancanza di oscenita', impugnata dal pubblico ministero - non impone la restituzione del film sequestrato. - v. S. n. 82/1975.
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 21, 27 e 33 Cost. - dell'art. 622 cod. proc. pen., nella parte e secondo l'interpretazione per le quali, in tema di sequestro per oscenita' di un film, sembrerebbe richiedere in ogni caso il mantenimento del sequestro non soltanto di alcune copie del film ai fini processuali, ma di tutte le copie in circolazione, e cio' fino a quando non sia intervenuta sentenza definitiva di assoluzione, poiche' con sentenza n. 82 del 1975 la Corte ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale di detta norma, limitatamente alla parte in cui - in ipotesi di sentenza di proscioglimento per mancanza di oscenita', impugnata dal pubblico ministero - non impone la restituzione del film sequestrato. - v. S. n. 82/1975.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 21
Costituzione
art. 27
Costituzione
art. 33
Altri parametri e norme interposte