Sentenza 57/1976 (ECLI:IT:COST:1976:57)
Massima numero 8233
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI - Redattore OGGIONI
Udienza Pubblica del
12/03/1976; Decisione del
12/03/1976
Deposito del 25/03/1976; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 57/76 A. CACCIA - RILEVANZA SOCIALE - IDONEITA' A GIUSTIFICARE EVENTUALI LIMITAZIONI DELLA PROPRIETA' EX ART. 42 DELLA COSTITUZIONE - CONTEMPERAMENTO DEL DIRITTO DI CACCIA (QUALE DIRITTO DI LIBERTA' INDIVIDUALE) E IL DIRITTO DOMINICALE - COD. CIV., ART. 842, PRIMO COMMA - INGRESSO NEL FONDO ALTRUI (CHE NON SI TROVI IN DETERMINATE CONDIZIONI) A SCOPO DI CACCIA - RAPPORTO DI ESSENZIALITA' RISPETTO ALL'ESERCIZIO DEL DIRITTO - NON VIOLA L'ART. 42 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 57/76 A. CACCIA - RILEVANZA SOCIALE - IDONEITA' A GIUSTIFICARE EVENTUALI LIMITAZIONI DELLA PROPRIETA' EX ART. 42 DELLA COSTITUZIONE - CONTEMPERAMENTO DEL DIRITTO DI CACCIA (QUALE DIRITTO DI LIBERTA' INDIVIDUALE) E IL DIRITTO DOMINICALE - COD. CIV., ART. 842, PRIMO COMMA - INGRESSO NEL FONDO ALTRUI (CHE NON SI TROVI IN DETERMINATE CONDIZIONI) A SCOPO DI CACCIA - RAPPORTO DI ESSENZIALITA' RISPETTO ALL'ESERCIZIO DEL DIRITTO - NON VIOLA L'ART. 42 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Il fenomeno della caccia non puo' essere considerato privo di positivo rilievo si' da essere ritenuto non idoneo a giustificare eventuali limitazioni della proprieta' che il legislatore ritenga di imporre per renderne possibile l'esercizio. Esso, invero, costituisce attualmente un diritto di liberta' individuale, inserito definitivamente dalla legislazione vigente fra le libere manifestazioni sportivo-agonistiche ad interesse nazionale. L'ingresso nei fondi altrui regolato dall'art. 842 cod. civ. e' elemento essenziale per l'esercizio del diritto di caccia e ne costituisce un necessario presupposto, essendo evidente che non sarebbe possibile cacciare senza la liberta' di spostarsi alla ricerca di selvaggina. Trattasi comunque di facolta' limitata ai fondi non recintati, il che rappresenta un ragionevole contemperamento fra la tutela del diritto dominicale e la garanzia del diritto di liberta' di cacciare. Concorrono pertanto giustificati motivi di ordine sociale alla limitazione a carico del proprietario prevista dall'art. 842 cod. civ. e deve pertanto dichiararsi infondata la questione di legittimita' costituzionale della detta norma sollevata in relazione all'art. 42, secondo comma, della Costituzione.
Il fenomeno della caccia non puo' essere considerato privo di positivo rilievo si' da essere ritenuto non idoneo a giustificare eventuali limitazioni della proprieta' che il legislatore ritenga di imporre per renderne possibile l'esercizio. Esso, invero, costituisce attualmente un diritto di liberta' individuale, inserito definitivamente dalla legislazione vigente fra le libere manifestazioni sportivo-agonistiche ad interesse nazionale. L'ingresso nei fondi altrui regolato dall'art. 842 cod. civ. e' elemento essenziale per l'esercizio del diritto di caccia e ne costituisce un necessario presupposto, essendo evidente che non sarebbe possibile cacciare senza la liberta' di spostarsi alla ricerca di selvaggina. Trattasi comunque di facolta' limitata ai fondi non recintati, il che rappresenta un ragionevole contemperamento fra la tutela del diritto dominicale e la garanzia del diritto di liberta' di cacciare. Concorrono pertanto giustificati motivi di ordine sociale alla limitazione a carico del proprietario prevista dall'art. 842 cod. civ. e deve pertanto dichiararsi infondata la questione di legittimita' costituzionale della detta norma sollevata in relazione all'art. 42, secondo comma, della Costituzione.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 42
Altri parametri e norme interposte