Sentenza 57/1976 (ECLI:IT:COST:1976:57)
Massima numero 8235
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI - Redattore OGGIONI
Udienza Pubblica del
12/03/1976; Decisione del
12/03/1976
Deposito del 25/03/1976; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 57/76 C. PROPRIETA' FONDIARIA - INGRESSO NEL FONDO ALTRUI PER SCOPI DIVERSI DALLA CACCIA, BENSI' ARTISTICO-CULTURALI - DIVIETO EX ART. 842 COD. CIV. - NON VIOLA GLI ARTT. 2, 3, 9, 33 E 42 DELLA COSTITUZIONE - ATTUAZIONE DELLE LIBERTA' GARANTITE - E' POSSIBILE CON DIVERSE MODALITA' - NON ESSENZIALITA' DELLA FACOLTA' DI INGRESSO - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 57/76 C. PROPRIETA' FONDIARIA - INGRESSO NEL FONDO ALTRUI PER SCOPI DIVERSI DALLA CACCIA, BENSI' ARTISTICO-CULTURALI - DIVIETO EX ART. 842 COD. CIV. - NON VIOLA GLI ARTT. 2, 3, 9, 33 E 42 DELLA COSTITUZIONE - ATTUAZIONE DELLE LIBERTA' GARANTITE - E' POSSIBILE CON DIVERSE MODALITA' - NON ESSENZIALITA' DELLA FACOLTA' DI INGRESSO - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Data l'essenzialita' della facolta' di spostamento prevista dall'art. 842 cod. civ. ai fini dell'effettivo esercizio del diritto di caccia e l'utilita' sociale che nell'esercizio stesso e' connaturata, e' evidente che mentre la facolta' suddetta si palesa razionalmente insopprimibile, l'eventuale facolta' di ingresso in un fondo altrui per esercitarvi invece attivita' artistico-culturali (concretantisi, nella specie, nel fotografare animali vaganti) non riveste un parallelo carattere di essenzialita'. Le liberta' dell'arte e della scienza, che si pretenderebbero violate dall'implicito divieto di ingresso sancito dall'art. 842 cod. civ. restano invero pur sempre suscettibili di attuazione con diverse modalita', data la loro complessa e multiforme sostanza di ricerca ed elaborazione scientifica mista all'esercizio di attivita' tendenti al raggiungimento di fini di carattere prevalentemente estetico. L'esclusione lamentata trova pertanto indubbio fondamento nel diritto di proprieta' privata quale costituzionalmente garantito. E' pertanto infondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata contro l'art. 842 cod. civ., nella parte in cui sancisce implicitamente il divieto di introdursi nei fondi altrui per scopi di natura artistica, scientifica o culturale, per preteso contrasto con l'art. 42 Cost., sotto il profilo della carenza che tale esclusione rappresenterebbe in relazione ai fini sociali della proprieta'.
Data l'essenzialita' della facolta' di spostamento prevista dall'art. 842 cod. civ. ai fini dell'effettivo esercizio del diritto di caccia e l'utilita' sociale che nell'esercizio stesso e' connaturata, e' evidente che mentre la facolta' suddetta si palesa razionalmente insopprimibile, l'eventuale facolta' di ingresso in un fondo altrui per esercitarvi invece attivita' artistico-culturali (concretantisi, nella specie, nel fotografare animali vaganti) non riveste un parallelo carattere di essenzialita'. Le liberta' dell'arte e della scienza, che si pretenderebbero violate dall'implicito divieto di ingresso sancito dall'art. 842 cod. civ. restano invero pur sempre suscettibili di attuazione con diverse modalita', data la loro complessa e multiforme sostanza di ricerca ed elaborazione scientifica mista all'esercizio di attivita' tendenti al raggiungimento di fini di carattere prevalentemente estetico. L'esclusione lamentata trova pertanto indubbio fondamento nel diritto di proprieta' privata quale costituzionalmente garantito. E' pertanto infondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata contro l'art. 842 cod. civ., nella parte in cui sancisce implicitamente il divieto di introdursi nei fondi altrui per scopi di natura artistica, scientifica o culturale, per preteso contrasto con l'art. 42 Cost., sotto il profilo della carenza che tale esclusione rappresenterebbe in relazione ai fini sociali della proprieta'.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 9
Costituzione
art. 33
Costituzione
art. 42
Altri parametri e norme interposte