Sentenza 57/1976 (ECLI:IT:COST:1976:57)
Massima numero 8237
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI  - Redattore OGGIONI
Udienza Pubblica del  12/03/1976;  Decisione del  12/03/1976
Deposito del 25/03/1976; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  8233  8234  8235  8236  8238


Titolo
SENT. 57/76 E. ARTE E SCIENZA - LIBERTA' - CONSENTE L'ESTERIORIZZAZIONE SENZA SUBIRE ORIENTAMENTI ED INDIRIZZI UNIVOCAMENTE ED AUTORITATIVAMENTE IMPOSTI - LIMITE DEL NON PREGIUDIZIO DI ALTRI INTERESSI COSTITUZIONALMENTE GARANTITI - FATTISPECIE - DIVIETO DI INGRESSO NEL FONDO ALTRUI PER SCOPI ARTISTICO-CULTURALI EX ART. 842 COD. CIV. - NON VIOLA L'ART. 33 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
L'art. 33 Cost. va inteso ed interpretato nella sua autentica portata, che e' quella di consentire all'arte ed alla scienza di esteriorizzarsi senza subire orientamenti ed indirizzi univocamente ed autoritativamente imposti. Sotto tale esclusivo profilo questa esteriorizzazione non puo' considerarsi tutelata fino al punto di pregiudicare altri interessi costituzionalmente garantiti. E' pertanto infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 842 cod. civ. nella parte in cui esclude la facolta' di introdursi nei fondi altrui per scopi scientifici, artistici o culturali, sollevata in relazione alla liberta' dell'arte e della scienza garantita appunto dall'art. 33 Cost..

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 33

Altri parametri e norme interposte