Sentenza 58/1976 (ECLI:IT:COST:1976:58)
Massima numero 8239
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente ROSSI - Redattore ASTUTI
Udienza Pubblica del
12/03/1976; Decisione del
12/03/1976
Deposito del 25/03/1976; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 58/76 A. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA STATO E REGIONE - REGIONE CALABRIA - TRANVIE E LINEE AUTOMOBILISTICHE DI INTERESSE REGIONALE - CIRCOLARE MINISTERIALE DELL'11 AGOSTO 1973 - CRITERI INTERPRETATIVI DELL'ART. 9 DEL D.P.R. 14 GENNAIO 1972, N. 5, DI TRASFERIMENTO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE ALLA REGIONE - RISERVA ALLO STATO DI DETERMINATE FUNZIONI - NON VIOLA L'ART. 117 DELLA COSTITUZIONE IN RELAZIONE AL D.P.R. N. 5.
SENT. 58/76 A. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA STATO E REGIONE - REGIONE CALABRIA - TRANVIE E LINEE AUTOMOBILISTICHE DI INTERESSE REGIONALE - CIRCOLARE MINISTERIALE DELL'11 AGOSTO 1973 - CRITERI INTERPRETATIVI DELL'ART. 9 DEL D.P.R. 14 GENNAIO 1972, N. 5, DI TRASFERIMENTO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE ALLA REGIONE - RISERVA ALLO STATO DI DETERMINATE FUNZIONI - NON VIOLA L'ART. 117 DELLA COSTITUZIONE IN RELAZIONE AL D.P.R. N. 5.
Testo
L'art. 9 del d.P.R. n. 5 del 1972 nel disporre che "restano ferme le attribuzioni degli organi statali in materia di... sicurezza degli impianti, dei veicoli e dei natanti" riserva agli organi statali tutte le relative funzioni, sia per quanto riguarda la normativa e sia per quanto riguarda i controlli e la vigilanza. La regolarita' dell'esercizio concerne infatti gli aspetti amministrativi della gestione, mentre le attribuzioni in tema di sicurezza degli impianti e dei veicoli "sono, invece, intese alla protezione dell'interesse generale della incolumita' dei cittadini; esse vanno ricondotte alla materia della "pubblica sicurezza", e, quindi, la loro titolarita' spetta allo Stato". Cio' risulta anche dal dettato dell'art. 9 che, dopo fatte salve le attribuzioni dello Stato in tema di pubblica sicurezza in genere, aggiunge la espressa riserva per quelle concernenti la sicurezza degli impianti, veicoli e natanti.
L'art. 9 del d.P.R. n. 5 del 1972 nel disporre che "restano ferme le attribuzioni degli organi statali in materia di... sicurezza degli impianti, dei veicoli e dei natanti" riserva agli organi statali tutte le relative funzioni, sia per quanto riguarda la normativa e sia per quanto riguarda i controlli e la vigilanza. La regolarita' dell'esercizio concerne infatti gli aspetti amministrativi della gestione, mentre le attribuzioni in tema di sicurezza degli impianti e dei veicoli "sono, invece, intese alla protezione dell'interesse generale della incolumita' dei cittadini; esse vanno ricondotte alla materia della "pubblica sicurezza", e, quindi, la loro titolarita' spetta allo Stato". Cio' risulta anche dal dettato dell'art. 9 che, dopo fatte salve le attribuzioni dello Stato in tema di pubblica sicurezza in genere, aggiunge la espressa riserva per quelle concernenti la sicurezza degli impianti, veicoli e natanti.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Altri parametri e norme interposte