Sentenza 58/1976 (ECLI:IT:COST:1976:58)
Massima numero 8240
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente ROSSI - Redattore ASTUTI
Udienza Pubblica del
12/03/1976; Decisione del
12/03/1976
Deposito del 25/03/1976; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 58/76 B. TRASPORTI - ACCERTAMENTO DI IDONEITA' DELL'AGENTE - RISPONDE AD INTERESSI GENERALI DELLA COLLETTIVITA' - NON RIENTRA NELLA COMPETENZA DELLA REGIONE EX ART. 117 DELLA COSTITUZIONE.
SENT. 58/76 B. TRASPORTI - ACCERTAMENTO DI IDONEITA' DELL'AGENTE - RISPONDE AD INTERESSI GENERALI DELLA COLLETTIVITA' - NON RIENTRA NELLA COMPETENZA DELLA REGIONE EX ART. 117 DELLA COSTITUZIONE.
Testo
L'art. 9, primo comma, del d.P.R. n. 5 del 1972, con l'espressa riserva allo Stato delle attribuzioni concernenti la sicurezza degli impianti, dei veicoli e dei natanti, comprende anche l'accertamento della idoneita' tecnica del personale addetto agli impianti di trasporto con funzioni di sicurezza, "non essendo dissociabile la sicurezza dalla idoneita' dell'agente addetto al mezzo di trasporto, che, anzi ne costituisce il presupposto". Ed e' superfluo aggiungere che tale accertamento di idoneita' psicofisica e tecnica risponde ad un interesse di carattere generale della collettivita', che trascende la competenza delle Regioni relativa all'esercizio dei trasporti d'interesse regionale, riconosciuta dall'art. 117 della Costituzione. L'art. 46, ultimo comma, del d.P.R. 28 giugno 1955, n. 771, per cui la concessione di linee automobilistiche il cui percorso interferisca comunque con servizi pubblici di trasporto ad impianti fissi gestiti o concessi dallo Stato e' subordinata al preventivo assenso del Ministero dei trasporti, e' tuttora vigente, atteso che il decreto delegato di trasferimento n. 5/72 nulla ha innovato rispetto ai poteri propri dello Stato, e per esso del Ministero dei trasporti, in materia di coordinamento tra strada e rotaia. L'art. 9 del decreto citato ha, infatti, tenuto ferme, in linea generale, tutte le attribuzioni degli organi statali "che, pur essendo esercitata in relazione alle attivita' di cui al presente decreto, riguardano materie non comprese nell'art. 117 della Costituzione".
L'art. 9, primo comma, del d.P.R. n. 5 del 1972, con l'espressa riserva allo Stato delle attribuzioni concernenti la sicurezza degli impianti, dei veicoli e dei natanti, comprende anche l'accertamento della idoneita' tecnica del personale addetto agli impianti di trasporto con funzioni di sicurezza, "non essendo dissociabile la sicurezza dalla idoneita' dell'agente addetto al mezzo di trasporto, che, anzi ne costituisce il presupposto". Ed e' superfluo aggiungere che tale accertamento di idoneita' psicofisica e tecnica risponde ad un interesse di carattere generale della collettivita', che trascende la competenza delle Regioni relativa all'esercizio dei trasporti d'interesse regionale, riconosciuta dall'art. 117 della Costituzione. L'art. 46, ultimo comma, del d.P.R. 28 giugno 1955, n. 771, per cui la concessione di linee automobilistiche il cui percorso interferisca comunque con servizi pubblici di trasporto ad impianti fissi gestiti o concessi dallo Stato e' subordinata al preventivo assenso del Ministero dei trasporti, e' tuttora vigente, atteso che il decreto delegato di trasferimento n. 5/72 nulla ha innovato rispetto ai poteri propri dello Stato, e per esso del Ministero dei trasporti, in materia di coordinamento tra strada e rotaia. L'art. 9 del decreto citato ha, infatti, tenuto ferme, in linea generale, tutte le attribuzioni degli organi statali "che, pur essendo esercitata in relazione alle attivita' di cui al presente decreto, riguardano materie non comprese nell'art. 117 della Costituzione".
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Altri parametri e norme interposte