Sentenza 188/2020 (ECLI:IT:COST:2020:188)
Massima numero 43292
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CARTABIA - Redattore MODUGNO
Udienza Pubblica del
09/06/2020; Decisione del
09/06/2020
Deposito del 31/07/2020; Pubblicazione in G. U. 05/08/2020
Titolo
Giudice rimettente - Giurisdizione del rimettente (nella specie: giudice ordinario) - Sanzioni disciplinari a carico del personale addetto ai servizi pubblici di trasporto in concessione - Implicita abrogazione, per incompatibilità, della disposizione che devolveva le controversie sul tema al giudice amministrativo - Giurisdizione del giudice ordinario - Ammissibilità della questione.
Giudice rimettente - Giurisdizione del rimettente (nella specie: giudice ordinario) - Sanzioni disciplinari a carico del personale addetto ai servizi pubblici di trasporto in concessione - Implicita abrogazione, per incompatibilità, della disposizione che devolveva le controversie sul tema al giudice amministrativo - Giurisdizione del giudice ordinario - Ammissibilità della questione.
Testo
Sono ammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 37, primo comma, n. 5), 44 e 55, secondo comma, dell'Allegato A al regio decreto n. 148 del 1931. Da un lato, le pronunce di merito emesse nel giudizio principale non sono state impugnate sullo specifico punto della giurisdizione, con conseguente formazione del giudicato; dall'altro la giurisprudenza di legittimità è attualmente costante nel ritenere che l'art. 58 dell'Allegato A al r.d. n. 148 del 1931 - che devolveva la giurisdizione in tema di sanzioni disciplinari a carico del personale addetto ai servizi pubblici di trasporto in concessione al giudice amministrativo - debba ritenersi implicitamente abrogato, per incompatibilità, sin dall'operatività della disposizione originaria dell'art. 68 del d.lgs. n. 29 del 1993, con la conseguenza che le controversie considerate rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario. (Precedenti citati: ordinanze n. 60 del 1994 e n. 458 del 1992).
Sono ammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 37, primo comma, n. 5), 44 e 55, secondo comma, dell'Allegato A al regio decreto n. 148 del 1931. Da un lato, le pronunce di merito emesse nel giudizio principale non sono state impugnate sullo specifico punto della giurisdizione, con conseguente formazione del giudicato; dall'altro la giurisprudenza di legittimità è attualmente costante nel ritenere che l'art. 58 dell'Allegato A al r.d. n. 148 del 1931 - che devolveva la giurisdizione in tema di sanzioni disciplinari a carico del personale addetto ai servizi pubblici di trasporto in concessione al giudice amministrativo - debba ritenersi implicitamente abrogato, per incompatibilità, sin dall'operatività della disposizione originaria dell'art. 68 del d.lgs. n. 29 del 1993, con la conseguenza che le controversie considerate rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario. (Precedenti citati: ordinanze n. 60 del 1994 e n. 458 del 1992).
Atti oggetto del giudizio
regio decreto
08/01/1931
n. 148
art. 37
co. 1
regio decreto
08/01/1931
n. 148
art. 44
co.
regio decreto
08/01/1931
n. 148
art. 55
co. 2
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte