Sentenza 58/1976 (ECLI:IT:COST:1976:58)
Massima numero 8242
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente ROSSI  - Redattore ASTUTI
Udienza Pubblica del  12/03/1976;  Decisione del  12/03/1976
Deposito del 25/03/1976; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  8239  8240  8241  8243


Titolo
SENT. 58/76 D. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA STATO E REGIONE - REGIONE CALABRIA - TRANVIE E LINEE AUTOMOBILISTICHE DI INTERESSE REGIONALE - TRASFERIMENTO DELLE RELATIVE FUNZIONI AMMINISTRATIVE ALLA REGIONE - CIRCOLARE MINISTERIALE DELL'11 AGOSTO 1973 INTERPRETATIVA DELL'ART. 9 DEL D.P.R. 14 GENNAIO 1972, N. 5 - ESCLUSIONE DELLE AUTOLINEE INTEGRATIVE DELLE FERROVIE CALABRO-LUCANE - NON E' INVASA LA COMPETENZA REGIONALE - EVENTUALE TRASFERIMENTO DI TALI FERROVIE ALLE REGIONI CALABRIA E LUCANIA - DISCREZIONALITA' DEL LEGISLATORE.

Testo
Se in via generale le cosiddette autolinee integrative dei servizi ferroviari sono soggette alla medesima disciplina giuridica delle autolinee ordinarie, tale regola non puo' essere, peraltro, considerata valida per autolinee integrative delle ferrovie calabro-lucane, in quanto, come risulta chiaramente dalla lettera e dalla ratio delle citate leggi del 1963 e del 1968, esse sono state assunte direttamente dallo Stato a mezzo della gestione governativa alla pari delle linee ferroviarie; sono state, cioe', inserite in un contesto unitario, soggetto al diverso regime giuridico delle linee ferroviarie in gestione commissariale, e che, comunque, per il suo carattere interregionale, trascende gli interessi di una singola Regione.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117

Altri parametri e norme interposte