Sentenza 59/1976 (ECLI:IT:COST:1976:59)
Massima numero 8244
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI  - Redattore GIONFRIDA
Udienza Pubblica del  12/03/1976;  Decisione del  12/03/1976
Deposito del 25/03/1976; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 59/76. LAVORO - AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO - LEGGE 12 MARZO 1968, N. 316, ARTT. 2, PRIMO COMMA, E 9 - ISCRIZIONE IN RUOLO APERTO E RELATIVI REQUISITI - DISCIPLINA, NON COMPRIME, L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' - INTERESSI TUTELATI - IMPEGNI DELLO STATO, IN TAL SENSO, VERSO LA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA - NON SONO VIOLATI GLI ARTT. 1, 4, 41 E 35 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Gli artt. 2, primo comma, e 9 legge 12 marzo 1968, n. 316, che ha istituito il ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio, non ostacolano ne' comprimono irragionevolmente la libera esplicazione dell'attivita' di agente o rappresentante di commercio, poiche' l'iscrizione nel ruolo e' aperta ad amplissime categorie, e cioe' a tutti coloro che abbiano il godimento dei diritti civili, non siano interdetti o inabilitati, o falliti, non siano incorsi in condanne per determinati reati e siano in possesso di licenza media; e perche' tale disciplina risponde all'esigenza di tutela degli interessi professionali di quanti partecipano alla produzione ed allo scambio dei beni; pertanto, le norme predette non contrastano con gli artt. 1, 4, 41 e 35 della Costituzione. - v. S. n. 82/1970.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 1

Costituzione  art. 4

Costituzione  art. 35

Costituzione  art. 41

Altri parametri e norme interposte