Sentenza 60/1976 (ECLI:IT:COST:1976:60)
Massima numero 8245
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI - Redattore VOLTERRA
Udienza Pubblica del
12/03/1976; Decisione del
12/03/1976
Deposito del 25/03/1976; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 60/76 A. DIRITTI DI AUTORE - LEGGE 22 APRILE 1941, N. 633, ARTT. 156 E 161 - APPLICABILITA' DELLE MISURE DI INTERDIZIONE E DI SEQUESTRO - SUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI COSTITUZIONALI - ESPRESSA PREVISIONE DI LEGGE E QUALIFICAZIONE DELL'IPOTESI COME DELITTUOSA - ASSUNTA VIOLAZIONE DELL'ART. 21, TERZO COMMA, COST., SOTTO IL PROFILO CHE LE DISPOSIZIONI NON SONO CONTENUTE NELLA LEGGE SULLA STAMPA - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
SENT. 60/76 A. DIRITTI DI AUTORE - LEGGE 22 APRILE 1941, N. 633, ARTT. 156 E 161 - APPLICABILITA' DELLE MISURE DI INTERDIZIONE E DI SEQUESTRO - SUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI COSTITUZIONALI - ESPRESSA PREVISIONE DI LEGGE E QUALIFICAZIONE DELL'IPOTESI COME DELITTUOSA - ASSUNTA VIOLAZIONE DELL'ART. 21, TERZO COMMA, COST., SOTTO IL PROFILO CHE LE DISPOSIZIONI NON SONO CONTENUTE NELLA LEGGE SULLA STAMPA - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
Testo
Poiche' non e' possibile ritenere che con la formula "legge sulla stampa", contenuta nel comma terzo dell'art. 21 della Costituzione, il legislatore abbia inteso introdurre un tipo speciale di riserva di legge, risultando anzi dagli stessi lavori preparatori la piena equivalenza fra la dizione "legge" e quella di "legge sulla stampa", non sussiste nessuna esclusione costituzionale per l'applicabilita' delle misure di interdizione e di sequestro previste dagli artt. 156 e 161 della legge 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio), ove ricorrano entrambi i presupposti richiesti dalla Costituzione per il sequestro di stampati o per altre misure cautelari analoghe, e cioe' l'espressa previsione di legge e la qualificazione dell'ipotesi come delittuosa. Pertanto, non e' fondata, in riferimento all'art. 21, comma terzo, Cost., la questione di legittimita' costituzionale di dette disposizioni, sollevata sotto il profilo che esse non sono contenute nella legge sulla stampa. Cfr.: sent. n. 4 del 1972.
Poiche' non e' possibile ritenere che con la formula "legge sulla stampa", contenuta nel comma terzo dell'art. 21 della Costituzione, il legislatore abbia inteso introdurre un tipo speciale di riserva di legge, risultando anzi dagli stessi lavori preparatori la piena equivalenza fra la dizione "legge" e quella di "legge sulla stampa", non sussiste nessuna esclusione costituzionale per l'applicabilita' delle misure di interdizione e di sequestro previste dagli artt. 156 e 161 della legge 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio), ove ricorrano entrambi i presupposti richiesti dalla Costituzione per il sequestro di stampati o per altre misure cautelari analoghe, e cioe' l'espressa previsione di legge e la qualificazione dell'ipotesi come delittuosa. Pertanto, non e' fondata, in riferimento all'art. 21, comma terzo, Cost., la questione di legittimita' costituzionale di dette disposizioni, sollevata sotto il profilo che esse non sono contenute nella legge sulla stampa. Cfr.: sent. n. 4 del 1972.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 21
co. 3
Altri parametri e norme interposte