Sentenza 60/1976 (ECLI:IT:COST:1976:60)
Massima numero 8247
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI - Redattore VOLTERRA
Udienza Pubblica del
12/03/1976; Decisione del
12/03/1976
Deposito del 25/03/1976; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 60/76 C. STAMPA - RISERVA DI LEGGE - PORTATA - COSTITUZIONE, ART. 21, TERZO COMMA - INTERPRETAZIONE.
SENT. 60/76 C. STAMPA - RISERVA DI LEGGE - PORTATA - COSTITUZIONE, ART. 21, TERZO COMMA - INTERPRETAZIONE.
Testo
La dizione "legge sulla stampa" contenuta nell'art. 21, comma terzo, Cost., obiettivamente considerata, non e' cosi' univoca da potersene argomentare la volonta' del legislatore di introdurre una riserva qualificata di legge, potendo invece venire interpretata come indicativa del complesso delle norme riguardanti la materia, anche all'infuori della loro riunione formale in unica sede. Conforme: sent. n. 4 del 1972.
La dizione "legge sulla stampa" contenuta nell'art. 21, comma terzo, Cost., obiettivamente considerata, non e' cosi' univoca da potersene argomentare la volonta' del legislatore di introdurre una riserva qualificata di legge, potendo invece venire interpretata come indicativa del complesso delle norme riguardanti la materia, anche all'infuori della loro riunione formale in unica sede. Conforme: sent. n. 4 del 1972.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 21
co. 3
Altri parametri e norme interposte