Ordinanza 63/1976 (ECLI:IT:COST:1976:63)
Massima numero 8251
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI - Redattore GIONFRIDA
Udienza Pubblica del
12/03/1976; Decisione del
12/03/1976
Deposito del 25/03/1976; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 63/76. EDILIZIA - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - D.L. 2 MAGGIO 1974, N. 115, ART. 7 (CONVERTITO IN LEGGE 27 GIUGNO 1974, N. 247) - PROVVEDIMENTI ESPROPRIATIVI - LIMITAZIONE DELLE IPOTESI DI SOSPENSIONE - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
ORD. 63/76. EDILIZIA - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - D.L. 2 MAGGIO 1974, N. 115, ART. 7 (CONVERTITO IN LEGGE 27 GIUGNO 1974, N. 247) - PROVVEDIMENTI ESPROPRIATIVI - LIMITAZIONE DELLE IPOTESI DI SOSPENSIONE - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Testo
E' manifestamente infondata la questione di costituzionalita' dell'art. 7 D.L. 2 maggio 1974, n. 115, convertito nella legge 27 giugno 1974, n. 247, nella parte in cui esclude la facolta' di sospensione in sede giurisdizionale dei provvedimenti espropriativi posti in essere per la realizzazione delle opere di cui all'art. 9 legge 22 ottobre 1971, n. 865, poiche' tale norma e' stata gia' dichiarata incostituzionale con sent. n. 227 del 1975. - v. S. n. 227/1975.
E' manifestamente infondata la questione di costituzionalita' dell'art. 7 D.L. 2 maggio 1974, n. 115, convertito nella legge 27 giugno 1974, n. 247, nella parte in cui esclude la facolta' di sospensione in sede giurisdizionale dei provvedimenti espropriativi posti in essere per la realizzazione delle opere di cui all'art. 9 legge 22 ottobre 1971, n. 865, poiche' tale norma e' stata gia' dichiarata incostituzionale con sent. n. 227 del 1975. - v. S. n. 227/1975.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 113
co. 2
Altri parametri e norme interposte