Ordinanza 68/1976 (ECLI:IT:COST:1976:68)
Massima numero 8257
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI  - Redattore OGGIONI
Udienza Pubblica del  25/03/1976;  Decisione del  25/03/1976
Deposito del 08/04/1976; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 68/76. LOCAZIONE - PROROGA DEI CONTRATTI - D.L. 19 GIUGNO 1974, N. 236, ART. 1, SECONDO COMMA (CONVERTITO IN LEGGE 12 AGOSTO 1974, N. 351) - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEI PROVVEDIMENTI DI RILASCIO - AMBITO DI APPLICAZIONE DEL BENEFICIO - JUS SUPERVENIES: LEGGE 31 LUGLIO 1975, N. 363 - NECESSITA' DI UNA NUOVA VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.

Testo
Sollevata questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, secondo comma, del D.L. 19 giugno 1974, n. 236 convertito nella legge 12 agosto 1974, n. 351 che, concedendo proroga delle locazioni urbane, ha disposto la sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio, eccettuando i casi di morosita' del conduttore e di necessita' del locatore, gli atti vanno restituiti al giudice "a quo" perche' valuti, al lume della sopravvenuta legge 31 luglio 1975, n. 363 che ha apportato diffuse ed incisive restrizioni ai casi di sospensione dell'esecuzione di provvedimenti di rilascio degli immobili locati, ed ai fini del controllo preliminare della rilevanza della questione, se sussiste tuttora l'applicabilita' del beneficio della sospensione nei casi concreti sottoposti al suo giudizio.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 23