Sentenza 69/1976 (ECLI:IT:COST:1976:69)
Massima numero 8258
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI - Redattore ASTUTI
Udienza Pubblica del
25/03/1976; Decisione del
25/03/1976
Deposito del 08/04/1976; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
8259
Titolo
SENT. 69/76 A. PROCESSO PENALE - COD. PEN., ART. 11, SECONDO COMMA - RINNOVAMENTO DEL GIUDIZIO IN CASO DI REATI COMMESSI E GIUDICATI ALL'ESTERO - CONFIGURAZIONE DEL PRINCIPIO "NE BIS IN IDEM" QUALE NORMA DI DIRITTO INTERNAZIONALE GENERALMENTE RICONOSCIUTA - ESCLUSIONE - PRETESO CONTRASTO CON L'ART. 10, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI TERRITORIALITA' - ESTENSIONE DEGLI STESSI MOTIVI ANCHE ALLA FATTISPECIE PREVISTA NEL PRIMO COMMA DELLO STESSO ART. 11 (REATO COMMESSO NEL TERRITORIO DELLO STATO) - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 69/76 A. PROCESSO PENALE - COD. PEN., ART. 11, SECONDO COMMA - RINNOVAMENTO DEL GIUDIZIO IN CASO DI REATI COMMESSI E GIUDICATI ALL'ESTERO - CONFIGURAZIONE DEL PRINCIPIO "NE BIS IN IDEM" QUALE NORMA DI DIRITTO INTERNAZIONALE GENERALMENTE RICONOSCIUTA - ESCLUSIONE - PRETESO CONTRASTO CON L'ART. 10, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI TERRITORIALITA' - ESTENSIONE DEGLI STESSI MOTIVI ANCHE ALLA FATTISPECIE PREVISTA NEL PRIMO COMMA DELLO STESSO ART. 11 (REATO COMMESSO NEL TERRITORIO DELLO STATO) - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Il divieto del "ne bis in idem" con riferimento alle sentenze pronunciate all'estero non ha il valore di principio comune alla generalita' degli ordinamenti statuali moderni, e non puo' pertanto considerarsi come una delle "norme del diritto internazionale generalmente riconosciute", a cui l'ordinamento italiano si conforma giusta il disposto dell'art. 10 della Costituzione. L'ordinamento italiano, come quelli della maggior parte degli Stati moderni, si ispira ai principi della territorialita' ed obbligatorieta' generale della legge penale, secondo i criteri stabiliti dagli artt. 6 e seguenti del codice penale; e in particolare prevede la punibilita' anche dei delitti comuni commessi all'estero, sia da cittadini sia da stranieri, quando il reo sia presente nel territorio italiano, nei casi e alle condizioni indicate negli artt. 9 e 10, con la possibilita' di rinnovamento del giudizio, indipendentemente dall'esito del processo gia' svoltosi all'estero, la cui sentenza, anche di proscioglimento, non ha efficacia preclusiva all'applicazione della legge penale italiana. Questi principi, a cui si informano entrambe le disposizioni del primo e del secondo comma dell'art. 11, hanno una obiettiva giustificazione nella difforme realta' della disciplina penale e processuale penale nei diversi ordinamenti giuridici positivi. - v. S. n. 48/1967.
Il divieto del "ne bis in idem" con riferimento alle sentenze pronunciate all'estero non ha il valore di principio comune alla generalita' degli ordinamenti statuali moderni, e non puo' pertanto considerarsi come una delle "norme del diritto internazionale generalmente riconosciute", a cui l'ordinamento italiano si conforma giusta il disposto dell'art. 10 della Costituzione. L'ordinamento italiano, come quelli della maggior parte degli Stati moderni, si ispira ai principi della territorialita' ed obbligatorieta' generale della legge penale, secondo i criteri stabiliti dagli artt. 6 e seguenti del codice penale; e in particolare prevede la punibilita' anche dei delitti comuni commessi all'estero, sia da cittadini sia da stranieri, quando il reo sia presente nel territorio italiano, nei casi e alle condizioni indicate negli artt. 9 e 10, con la possibilita' di rinnovamento del giudizio, indipendentemente dall'esito del processo gia' svoltosi all'estero, la cui sentenza, anche di proscioglimento, non ha efficacia preclusiva all'applicazione della legge penale italiana. Questi principi, a cui si informano entrambe le disposizioni del primo e del secondo comma dell'art. 11, hanno una obiettiva giustificazione nella difforme realta' della disciplina penale e processuale penale nei diversi ordinamenti giuridici positivi. - v. S. n. 48/1967.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 10
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte