Sentenza 70/1976 (ECLI:IT:COST:1976:70)
Massima numero 8260
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI - Redattore REALE N.
Udienza Pubblica del
25/03/1976; Decisione del
25/03/1976
Deposito del 08/04/1976; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 70/76. REATI E PENE - REATI COMMESSI DAGLI APPARTENENTI ALLA GUARDIA DI FINANZA - LEGGE 9 DICEMBRE 1941, N. 1383, ART. 3 - COLLUSIONE CON ESTRANEI PER FRODARE LA FINANZA - SANZIONI PIU' GRAVI RISPETTO A QUELLE PREVISTE PER I DIPENDENTI CIVILI DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA ED IRRILEVANZA DEI MOTIVI DEL DELITTO - GIUSTIFICAZIONE NELLA DIVERSA POSIZIONE DEL SOGGETTO ATTIVO DEL REATO - NON E' VIOLATO IL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 70/76. REATI E PENE - REATI COMMESSI DAGLI APPARTENENTI ALLA GUARDIA DI FINANZA - LEGGE 9 DICEMBRE 1941, N. 1383, ART. 3 - COLLUSIONE CON ESTRANEI PER FRODARE LA FINANZA - SANZIONI PIU' GRAVI RISPETTO A QUELLE PREVISTE PER I DIPENDENTI CIVILI DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA ED IRRILEVANZA DEI MOTIVI DEL DELITTO - GIUSTIFICAZIONE NELLA DIVERSA POSIZIONE DEL SOGGETTO ATTIVO DEL REATO - NON E' VIOLATO IL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
E' da escludere che l'art. 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383 (il quale prevede, tra l'altro, che il militare del Corpo della Guardia di Finanza che collude con estranei per frodare la finanza soggiace alle pene stabilite dagli artt. 215 e 219 c.p.m.p., ferme le sanzioni pecuniarie previste dalle leggi speciali) crei un'ingiustificata disparita' di trattamento, lesiva del principio d'uguaglianza, in danno degli appartenenti al suddetto corpo rispetto ai dipendenti civili delle amministrazioni finanziarie e ai militari appartenenti agli altri corpi di pubblica sicurezza che, nelle ipotesi contemplate dalla norma impugnata non sono assoggettati alle gravi sanzioni comminate da detta norma ma a quelle, piu' lievi, previste per altri reati eventualmente ravvisabili nella loro condotta. Invero, la posizione del componente del Corpo della Guardia di finanza e' diversa da quella degli appartenenti agli altri corpi di pubblica sicurezza e del dipendente civile dell'amministrazione finanziaria e cio' e' sufficiente per escludere che il maggior rigore del trattamento punitivo previsto dalla norma impugnata violi l'art. 3 della Costituzione. Deve negarsi altresi' che la norma impugnata contrasti con l'art. 3 Cost. sotto il diverso profilo della mancata previsione di un trattamento di minor rigore nel caso di collusione effettuata non per fine personale di lucro ma per consentire al Corpo della Guardia di finanza un risparmio di spesa ovvero per conferire ad esso un particolare lustro. Tale censura, infatti, oltre a non avere precisa relazione con i fatti commessi dagli imputati, involge profili generali di politica criminale riguardanti l'opportunita' di attribuire per un singolo reato speciale rilievo ai motivi a delinquere o a quella di evitare la previsione di un minimo di pena molto elevato. Ma e' ovvio che la scelta fatta dal legislatore nell'ambito della propria discrezionalita' non risulta sindacabile sotto il profilo del principio di uguaglianza rettamente inteso.
E' da escludere che l'art. 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383 (il quale prevede, tra l'altro, che il militare del Corpo della Guardia di Finanza che collude con estranei per frodare la finanza soggiace alle pene stabilite dagli artt. 215 e 219 c.p.m.p., ferme le sanzioni pecuniarie previste dalle leggi speciali) crei un'ingiustificata disparita' di trattamento, lesiva del principio d'uguaglianza, in danno degli appartenenti al suddetto corpo rispetto ai dipendenti civili delle amministrazioni finanziarie e ai militari appartenenti agli altri corpi di pubblica sicurezza che, nelle ipotesi contemplate dalla norma impugnata non sono assoggettati alle gravi sanzioni comminate da detta norma ma a quelle, piu' lievi, previste per altri reati eventualmente ravvisabili nella loro condotta. Invero, la posizione del componente del Corpo della Guardia di finanza e' diversa da quella degli appartenenti agli altri corpi di pubblica sicurezza e del dipendente civile dell'amministrazione finanziaria e cio' e' sufficiente per escludere che il maggior rigore del trattamento punitivo previsto dalla norma impugnata violi l'art. 3 della Costituzione. Deve negarsi altresi' che la norma impugnata contrasti con l'art. 3 Cost. sotto il diverso profilo della mancata previsione di un trattamento di minor rigore nel caso di collusione effettuata non per fine personale di lucro ma per consentire al Corpo della Guardia di finanza un risparmio di spesa ovvero per conferire ad esso un particolare lustro. Tale censura, infatti, oltre a non avere precisa relazione con i fatti commessi dagli imputati, involge profili generali di politica criminale riguardanti l'opportunita' di attribuire per un singolo reato speciale rilievo ai motivi a delinquere o a quella di evitare la previsione di un minimo di pena molto elevato. Ma e' ovvio che la scelta fatta dal legislatore nell'ambito della propria discrezionalita' non risulta sindacabile sotto il profilo del principio di uguaglianza rettamente inteso.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte