Sentenza 71/1976 (ECLI:IT:COST:1976:71)
Massima numero 8261
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI  - Redattore GIONFRIDA
Udienza Pubblica del  25/03/1976;  Decisione del  25/03/1976
Deposito del 08/04/1976; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 71/76. SUCCESSIONI - SUCCESSIONE PER DIRITTO DI RAPPRESENTAZIONE - MISURA DELL'IMPOSTA DOVUTA - D. LG. LGT. 8 MARZO 1945, N. 90, ART. 1, ULTIMO COMMA (MODIFICATIVO DELL'ART. 10 DEL R.D. 30 DICEMBRE 1923, N. 3270) - DISPARITA' DI TRATTAMENTO TRA DISCENDENTE DELL'ADOTTATO E DISCENDENTE DEI FIGLI LEGITTIMI (CHE SUCCEDANO AL DE CUIUS EX ART. 467 COD. CIV.) - RAZIONALITA' - NON E' VIOLATO IL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
La situazione dei nipoti ex filio, e quella dei figli dell'adottato, che succedano per rappresentazione, non e' identica, poiche', mentre i primi sono legati al de cuius da un rapporto di parentela in linea retta, i secondi sono estranei alla famiglia dell'adottante; pertanto, l'art. 1, ultimo comma, d.l.lgt. 8 marzo 1945, n. 90 (in correlazione all'art. 17 r.d. 30 dicembre 1923, n. 3270 ed all'articolo unico legge 20 novembre 1955, n. 1123), nella parte in cui non prevede uguale trattamento fiscale per la successione dei discendenti dei figli legittimi e dei discendenti dei figli adottivi del de cuius, non e' incostituzionale per violazione dell'art. 3 della Costituzione.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte