Sentenza 72/1976 (ECLI:IT:COST:1976:72)
Massima numero 8262
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI - Redattore AMADEI
Udienza Pubblica del
25/03/1976; Decisione del
25/03/1976
Deposito del 08/04/1976; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 72/76 A. COMPETENZA E GIURISDIZIONE PENALE - LEGGE 14 OTTOBRE 1974, N. 497, ART. 1 - MODIFICA DELL'ART. 29 DEL COD. PROC. PENALE - SOTTRAZIONE ALLA COMPETENZA DELLA CORTE DI ASSISE ED ATTRIBUZIONE AL TRIBUNALE DI DETERMINATI REATI ANCHE IN PENDENZA DEL GIUDIZIO (CHE ABBIA SUPERATO UNA DETERMINATA FASE PROCESSUALE) - ASSERITA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 25, PRIMO COMMA, E 24, SECONDO COMMA, COST. - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 72/76 A. COMPETENZA E GIURISDIZIONE PENALE - LEGGE 14 OTTOBRE 1974, N. 497, ART. 1 - MODIFICA DELL'ART. 29 DEL COD. PROC. PENALE - SOTTRAZIONE ALLA COMPETENZA DELLA CORTE DI ASSISE ED ATTRIBUZIONE AL TRIBUNALE DI DETERMINATI REATI ANCHE IN PENDENZA DEL GIUDIZIO (CHE ABBIA SUPERATO UNA DETERMINATA FASE PROCESSUALE) - ASSERITA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 25, PRIMO COMMA, E 24, SECONDO COMMA, COST. - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
La garanzia costituzionale del giudice naturale non puo' dirsi violata quando la legge modifica in via generale, e sia pure con effetto rispetto ai processi in corso, i presupposti o i criteri diretti ad individuare il giudice competente: in tal caso, infatti, lo spostamento della competenza non avviene in conseguenza di una deroga alla disciplina generale, che sia adottata in vista di una determinata o di determinate controversie, ma per effetto di un nuovo ordinamento e, dunque, della designazione di un nuovo giudice naturale che il legislatore, nell'insindacabile esercizio dei suoi poteri discrezionali, sostituisce a quello vigente. Ne' d'altro canto puo' sostenersi, in linea di principio, che il procedimento davanti alla Corte di assise, per la diversa composizione del collegio giudicante, assicuri una maggiore e piu' incisiva garanzia di quella che possa offrire il giudizio davanti al tribunale. Pertanto, non e' fondata - in riferimento agli artt. 25, primo comma, e 24, secondo comma, Cost. - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge 14 ottobre 1974, n. 497, il quale, abrogando il primo capoverso dell'art. 29 cod. proc. pen., sottrae alla competenza della Corte di assise, devolvendola al tribunale, la cognizione dei delitti di rapina aggravata, estorsione aggravata, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, senza stabilire, in una norma transitoria, la posizione processuale di coloro che commisero tali delitti prima dell'entrata in vigore della legge suddetta (6 novembre 1974). Cfr.: sentt. nn. 29 del 1958 e 56 del 1967.
La garanzia costituzionale del giudice naturale non puo' dirsi violata quando la legge modifica in via generale, e sia pure con effetto rispetto ai processi in corso, i presupposti o i criteri diretti ad individuare il giudice competente: in tal caso, infatti, lo spostamento della competenza non avviene in conseguenza di una deroga alla disciplina generale, che sia adottata in vista di una determinata o di determinate controversie, ma per effetto di un nuovo ordinamento e, dunque, della designazione di un nuovo giudice naturale che il legislatore, nell'insindacabile esercizio dei suoi poteri discrezionali, sostituisce a quello vigente. Ne' d'altro canto puo' sostenersi, in linea di principio, che il procedimento davanti alla Corte di assise, per la diversa composizione del collegio giudicante, assicuri una maggiore e piu' incisiva garanzia di quella che possa offrire il giudizio davanti al tribunale. Pertanto, non e' fondata - in riferimento agli artt. 25, primo comma, e 24, secondo comma, Cost. - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge 14 ottobre 1974, n. 497, il quale, abrogando il primo capoverso dell'art. 29 cod. proc. pen., sottrae alla competenza della Corte di assise, devolvendola al tribunale, la cognizione dei delitti di rapina aggravata, estorsione aggravata, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, senza stabilire, in una norma transitoria, la posizione processuale di coloro che commisero tali delitti prima dell'entrata in vigore della legge suddetta (6 novembre 1974). Cfr.: sentt. nn. 29 del 1958 e 56 del 1967.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
co. 2
Costituzione
art. 25
co. 1
Altri parametri e norme interposte