Sentenza 72/1976 (ECLI:IT:COST:1976:72)
Massima numero 8263
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI  - Redattore AMADEI
Udienza Pubblica del  25/03/1976;  Decisione del  25/03/1976
Deposito del 08/04/1976; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  8262  8264  8265  8266  8267


Titolo
SENT. 72/76 B. COMPETENZA E GIURISDIZIONE PENALE - D.L. 10 GENNAIO 1975, N. 2, ARTT. 1, 2 E 3: NORME TRANSITORIE DEROGATORIE DEI PRINCIPI GENERALI ENUNCIATI NEGLI ARTT. 10 E 11 DELLE PRELEGGI - ASSERITA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 25, PRIMO COMMA, E 24, SECONDO COMMA, COST. - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Le norme di cui agli artt. 1, 2 e 3 d.l. 10 gennaio 1975, n. 2, che, nel disciplinare in via transitoria gli effetti della legge 14 ottobre 1974, n. 497, non tengono conto dei fatti commessi anteriormente all'entrata in vigore della legge medesima, non comportano alcuna violazione della garanzia del giudice naturale in quanto limitano, in via generale ed astratta, l'estensione delle nuove norme sulla competenza ai casi in cui la regiudicanda si trovi in una determinata fase processuale. Ne' incidono sul diritto di difesa perche' questo trova piena e completa attuazione sia nei procedimenti innanzi alla Corte di assise che in quelli di competenza del tribunale. Pertanto, non e' fondata - in riferimento agli artt. 25, primo comma, e 24, secondo comma, Cost. - la questione di legittimita' costituzionale di dette disposizioni.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24  co. 2

Costituzione  art. 25  co. 1

Altri parametri e norme interposte