Sentenza 72/1976 (ECLI:IT:COST:1976:72)
Massima numero 8266
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI  - Redattore AMADEI
Udienza Pubblica del  25/03/1976;  Decisione del  25/03/1976
Deposito del 08/04/1976; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  8262  8263  8264  8265  8267


Titolo
SENT. 72/76 E. DIFESA (DIRITTO DI) - CONTENUTO - DIVERSA COMPOSIZIONE STABILITA DALLA LEGGE PER L'ORGANO GIUDICANTE - NON VIOLA, COME TALE, IL DIRITTO DI DIFESA.

Testo
Il diritto di difesa si svolge e sviluppa in un complesso di presenze attive ed efficaci delle parti e, in particolare, per quanto attiene al processo penale, dell'imputato, che lo accompagnano in ogni stato o fase del procedimento, qualunque sia il giudice chiamato a decidere secondo la ripartizione della competenza nei suoi vari aspetti. Se, poi, norme specifiche proprie di questa o quella fase, di questo o quel grado, di questo o quel tipo di procedimento si presentino come suscettibili di violazione del diritto, saranno le singole norme a dover essere impugnate e non gia', come tale, la composizione del collegio giudicante, a quelle norme eventualmente soggetta.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24  co. 2

Altri parametri e norme interposte