Sentenza 73/1976 (ECLI:IT:COST:1976:73)
Massima numero 8268
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente ROSSI - Redattore VOLTERRA
Udienza Pubblica del
25/03/1976; Decisione del
25/03/1976
Deposito del 08/04/1976; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 73/76. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA STATO E REGIONI (GIUDIZIO PER) - REGIONE PUGLIA - DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 NOVEMBRE 1974, AUTORIZZANTE L'ISTITUZIONE DI DUE POSTI DI ASSISTENTE IN ENTE OSPEDALIERO - REVOCA DELL'ATTO IMPUGNATO INTERVENUTA ANTERIORMENTE ALLA NOTIFICAZIONE DEL RICORSO DEL GOVERNO - INAMMISSIBILITA'.
SENT. 73/76. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA STATO E REGIONI (GIUDIZIO PER) - REGIONE PUGLIA - DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 NOVEMBRE 1974, AUTORIZZANTE L'ISTITUZIONE DI DUE POSTI DI ASSISTENTE IN ENTE OSPEDALIERO - REVOCA DELL'ATTO IMPUGNATO INTERVENUTA ANTERIORMENTE ALLA NOTIFICAZIONE DEL RICORSO DEL GOVERNO - INAMMISSIBILITA'.
Testo
Ai sensi dell'art. 39 della legge 11 marzo 1953, n. 87, i conflitti di attribuzione tra Stato e regioni ovvero tra regioni devono avere quale presupposto l'esistenza ed il vigore attuale di un atto che si assuma invasivo della competenza assegnata dalla Costituzione allo Stato ovvero ad altra regione. Da cio' consegue la inammissibilita' del ricorso allorche' sia rivolto contro un atto revocato anteriormente alla sua notificazione. (Nella specie, il ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, proposto avverso una deliberazione della Giunta regionale pugliese del 6 novembre 1974, autorizzante l'istituzione di due posti di assistente in ente ospedaliero, e' stato dichiarato inammissibile perche', anteriormente alla sua notificazione avvenuta in data 13 giugno 1975, vi era stata la revoca della delibera impugnata).
Ai sensi dell'art. 39 della legge 11 marzo 1953, n. 87, i conflitti di attribuzione tra Stato e regioni ovvero tra regioni devono avere quale presupposto l'esistenza ed il vigore attuale di un atto che si assuma invasivo della competenza assegnata dalla Costituzione allo Stato ovvero ad altra regione. Da cio' consegue la inammissibilita' del ricorso allorche' sia rivolto contro un atto revocato anteriormente alla sua notificazione. (Nella specie, il ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, proposto avverso una deliberazione della Giunta regionale pugliese del 6 novembre 1974, autorizzante l'istituzione di due posti di assistente in ente ospedaliero, e' stato dichiarato inammissibile perche', anteriormente alla sua notificazione avvenuta in data 13 giugno 1975, vi era stata la revoca della delibera impugnata).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 125
Altri parametri e norme interposte
legge 10/02/1953
n. 52
art. 39