Ordinanza 74/1976 (ECLI:IT:COST:1976:74)
Massima numero 8269
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente ROSSI  - Redattore VOLTERRA
Udienza Pubblica del  25/03/1976;  Decisione del  25/03/1976
Deposito del 08/04/1976; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 74/76. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA STATO E REGIONI (GIUDIZIO PER) - REGIONE PUGLIA - DECRETO PRES. REG. 14 MARZO 1975, N. 89/B - SCIOGLIMENTO DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - DICHIARAZIONE, DA PARTE REGIONALE, DI NON SOTTOPORRE L'ATTO AL CONTROLLO DI CUI ALL'ART. 125 COST. - NECESSITA' DI COMPLETARE L'ISTRUTTORIA - RICHIESTA DI ATTI E DOCUMENTI.

Testo
Nel giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e Regioni e' consentito alla Corte, ove ravvisi la necessita' o l'opportunita' di completare l'istruttoria, richiedere alle parti di esibire e depositare in cancelleria atti e documenti, riservandosi ogni pronuncia sul rito e sul merito della causa. (Nella specie, sollevato con ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 maggio 1975 conflitto di attribuzione in ordine al telegramma del Presidente della Regione Puglia datato 24 marzo 1975 - con cui si dichiarava di non sottoporre al controllo della Commissione di cui all'art. 125 Cost. il decreto di pari data del Presidente della Giunta regionale 14 marzo 1975, n. 89/B, con il quale era stato sciolto il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero "Campi Salentina" e nominato un commissario per la provvisione e gestione dell'ente - la Corte ha ritenuto necessario acquisire il decreto del Presidente della Giunta regionale 24 marzo 1975, n. 1233, e la delibera della Giunta regionale 14 marzo 1975, n. 89/B, e ne ha ordinato alla regione il deposito presso la cancelleria, fissando all'uopo il termine di giorni trenta dalla comunicazione del provvedimento).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 125

Altri parametri e norme interposte