Ordinanza 75/1976 (ECLI:IT:COST:1976:75)
Massima numero 8270
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI - Redattore DE MARCO
Udienza Pubblica del
25/03/1976; Decisione del
25/03/1976
Deposito del 08/04/1976; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 75/76. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - OGGETTO - LEGGE 7 LUGLIO 1901, N. 283, ARTT. 6 E 7 - ONORARI DI PROCURATORE E PATROCINIO LEGALE NELLE PRETURE - ASSUNTA VIOLAZIONE DELL'ART. 33 DELLA COSTITUZIONE - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
ORD. 75/76. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - OGGETTO - LEGGE 7 LUGLIO 1901, N. 283, ARTT. 6 E 7 - ONORARI DI PROCURATORE E PATROCINIO LEGALE NELLE PRETURE - ASSUNTA VIOLAZIONE DELL'ART. 33 DELLA COSTITUZIONE - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Testo
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in relazione all'art. 33 della Costituzione, degli artt. 6 e 7 della legge 7 luglio 1901, n. 283 (sugli onorari di procuratore e sul patrocinio legale nelle preture), questione gia' ritenuta non fondata con la sentenza n. 58 del 1963.
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in relazione all'art. 33 della Costituzione, degli artt. 6 e 7 della legge 7 luglio 1901, n. 283 (sugli onorari di procuratore e sul patrocinio legale nelle preture), questione gia' ritenuta non fondata con la sentenza n. 58 del 1963.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 33
Altri parametri e norme interposte