Lavoro e occupazione - Addetti al servizio pubblico di trasporto in regime di concessione - Sanzioni disciplinari - Istituto della retrocessione in sostituzione della destituzione - Denunciata irragionevolezza, violazione dei diritti inviolabili dell'uomo, del diritto al lavoro, del dovere di promuovere la formazione professionale dei lavoratori, nonché del diritto del lavoratore a una retribuzione adeguata - Misura speciale volta, comunque, a conservare il posto di lavoro - Non fondatezza delle questioni nei sensi di cui in motivazione.
Sono dichiarate non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla Corte di cassazione, sez. lavoro, in riferimento agli artt. l, 2, 3, 4, 35 e 36 Cost., dell'art. 37, primo comma, n. 5), in relazione agli artt. 44, commi secondo, terzo, quarto e quinto, e 55, comma secondo, dell'Allegato A al r.d. n. 148 del 1931, che disciplinano la sanzione disciplinare della retrocessione, in sostituzione della destituzione, nei confronti degli addetti al servizio pubblico di trasporto in regime di concessione. In tale ipotesi, il trasferimento a una qualifica inferiore non si risolve, infatti, in un trattamento disciplinare deteriore e penalizzante, perché la possibilità di sostituire la sanzione espulsiva con una conservativa rappresenta per il lavoratore un vantaggio. La normativa speciale in esame è inoltre rispettosa del principio di ragionevolezza, dovendo il licenziamento essere considerato come un'extrema ratio. Né la possibilità di sostituire la sanzione disciplinare espulsiva con la retrocessione implica una disparità di trattamento degli autoferrotranvieri rispetto al complesso degli altri lavoratori subordinati, trattandosi invero di una disparità in melius, anziché in peius. Le norme censurate non violano nemmeno gli evocati parametri di cui agli artt. 1, 2, 4 e 35 Cost., dal momento che permettono al dipendente di conservare, comunque sia, il posto di lavoro, nonostante la grave mancanza disciplinare; e nemmeno l'art. 36 Cost., per il radicale rilievo che il diritto a una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro svolto non è, in ogni caso, compromesso dalla sanzione della retrocessione, fruendo l'autoferrotranviere retrocesso della retribuzione contrattualmente prevista per la qualifica di destinazione, la cui adeguatezza non è in discussione. (Precedenti citati: sentenze n. 62 del 1996, n. 500 del 1988, n. 300 del 1985 e n. 257 del 1984; ordinanze n. 439 del 2002 e n. 161 del 2002).