Ordinanza 78/1976 (ECLI:IT:COST:1976:78)
Massima numero 8273
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI - Redattore ROCCHETTI
Udienza Pubblica del
25/03/1976; Decisione del
25/03/1976
Deposito del 08/04/1976; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 78/76. DIRITTO DI DIFESA - EDILIZIA - LEGGE 25 NOVEMBRE 1962, N. 1684, ART. 29, SECONDO COMMA - INGEGNERE CAPO DEL GENIO CIVILE - QUALITA' DI UFFICIALE DI POLIZIA GIUDIZIARIA - FACOLTA' DI EFFETTUARE ULTERIORI ACCERTAMENTI DI CARATTERE TECNICO - NON E' VIOLATO IL DIRITTO DI DIFESA - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
ORD. 78/76. DIRITTO DI DIFESA - EDILIZIA - LEGGE 25 NOVEMBRE 1962, N. 1684, ART. 29, SECONDO COMMA - INGEGNERE CAPO DEL GENIO CIVILE - QUALITA' DI UFFICIALE DI POLIZIA GIUDIZIARIA - FACOLTA' DI EFFETTUARE ULTERIORI ACCERTAMENTI DI CARATTERE TECNICO - NON E' VIOLATO IL DIRITTO DI DIFESA - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Testo
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 29, secondo comma, l. 25 novembre 1962, n. 1684, nella parte in cui non prevede, in ordine alle violazioni delle norme previste dalla legge antisismica, che agli accertamenti di carattere tecnico disposti dall'ingegnere capo del genio civile, assista il difensore dell'imputato, in quanto identica questione, proposta nei medesimi termini, e' stata gia' ritenuta infondata con sentenza n. 145 del 22 maggio 1974 sul rilievo che al caso, in base ai principi, risultano applicabili le norme che assicurano le garanzie di difesa. Cfr.: ord. nn. 294 del 1974 e 77 del 1975.
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 29, secondo comma, l. 25 novembre 1962, n. 1684, nella parte in cui non prevede, in ordine alle violazioni delle norme previste dalla legge antisismica, che agli accertamenti di carattere tecnico disposti dall'ingegnere capo del genio civile, assista il difensore dell'imputato, in quanto identica questione, proposta nei medesimi termini, e' stata gia' ritenuta infondata con sentenza n. 145 del 22 maggio 1974 sul rilievo che al caso, in base ai principi, risultano applicabili le norme che assicurano le garanzie di difesa. Cfr.: ord. nn. 294 del 1974 e 77 del 1975.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte